Stampa

INPGI: cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro


icona

Con l’ ordinanza 3 agosto 2021, n.22170, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha confermato la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha disapplicato l’art. 15 del Regolamento dell’INPGI secondo il quale è soggetta a ritenute la pensione di anzianità del giornalista che fruisce di redditi da lavoro.

La decisione, che ha precedenti contrastanti nella giurisprudenza della Corte, è interessante anche perché sfiora il tema della autonomia degli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994. 

Sull'argomento : Autonomia delle casse previdenziali : il non condivisibile orientamento ministeriale alla luce della Corte Costituzionale n. 7/2017

L’INPGI gestisce un regime sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria e questo, secondo l’ordinanza, lo espone alla legislazione che ha esteso il regime della cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa. 

Al di là della fondatezza o meno di tale conclusione, che potrebbe essere portata all’attenzione delle Sezioni unite della stessa Cassazione, è un fatto che gli altri enti privatizzazti non sono interessati da quanto si ritiene a proposito dell’ente che gestisce un regime sostitutivo. 

Gli altri enti, infatti, non gesticono un regime del genere e, inoltre, non si può ignorare quanto prevede l’art. 44, comma 7, della l. n.289/2002: “ Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. 

Una possibilità, dunque, e non un obbligo, con la conferma e non una contraddizione dl principio di autonomia con l’eccezione di quanto secondo l’ordinanza vale per l’INPGI