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Cumulo dei periodi assicurativi: quadro normativo e soluzioni interpretative.


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1. Quadro normativo: Nel corso degli ultimi anni, la materia della unificazione dei periodi contributivi non coincidenti presso gestioni previdenziali diverse, al fine del conseguimento di un’unica pensione, è stata oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore.

Dopo trenta anni dalla sua entrata in vigore, la disciplina delle ricongiunzioni di cui alla L. 29/1979, estesa anche ai liberi professionisti con Legge 45/1990, è stata modificata dall’art. 12, comma 12-septies, Legge 122/2010, che ha esteso l’onerosità della ricongiunzione anche all’ipotesi, per cui era in precedenza prevista la gratuità, di ricongiunzione dalle gestioni alternative al Fondo Pensione Lavoratori Dipendente (art. 1 L. 29/1979).

Come strumento alternativo alle ricongiunzioni onerose, con la Legge 228/2012, art. 1, commi 239-249, il Legislatore ha introdotto il nuovo istituto del “cumulo” ai fini della unificazione gratuita dei periodi contributivi non coincidenti maturati presso le Gestoni INPS (FPLD, Gestioni Lavoratori Autonomi, Gestione Separata, etc.) per il conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti.

Tale istituto poteva essere utilizzato esclusivamente dagli assicurati che non fossero già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle Gestioni INPS e che non avessero già maturato i requisiti per accedere a pensione (20 anni di contributi nel caso di pensione di vecchiaia).

La Legge Finanziaria 2017 (Legge 232/2016) ha modificato detta disciplina del cumulo nel senso di ampliare le prestazioni pensionistiche conseguibili, estendere la platea dei soggetti istanti e degli enti previdenziali coinvolti.

In particolare, a) il cumulo può essere oggi richiesto anche per il conseguimento della pensione anticipata; b) possono beneficiare del cumulo anche i soggetti che abbiano raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla prestazione richiesta purché non siano beneficiari del relativo trattamento pensionistico; c) possono essere oggetto di cumulo anche i periodi contributivi maturati presso gli Enti di previdenza privatizzati di cui al D.Lgs. 509/1994 ed al D.Lgs. 103/1996.

L’estensione della disciplina del cumulo anche agli Enti previdenziali privatizzati di cui al D.lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996 ha comportato, oltre a problematiche di ordine sistematico, anche difficoltà applicative, determinate dalla assoluta disattenzione per i peculiari problemi che l’estensione suscita quando viene a riguardare regimi previdenziali come quelli amministrati dalle Casse ex D.Lgs. 509/1994 ed ex D.Lgs. 103/1996.

Proprio al fine di dirimere dubbi interpretativi connessi alla possibilità di cumulare anche i periodi contributivi maturati presso gli Enti previdenziali privatizzati, è intervenuta l’INPS con la recente Circolare n. 140 del 12 Ottobre 2017, tesa ad integrare le indicazioni dallo stesso già fornite all’indomani dell’entrata in vigore della normativa con la Circolare n. 60 del 16 Marzo 2017.

2. Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia in cumulo: Una prima questione ha riguardato i requisiti per poter accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo.

Da un lato, infatti, l’art. 1, comma 239, L. 228/2012 ha stabilito che la facoltà di cumulo può essere esercitata a condizione che il soggetto istante abbia maturato:

(i) i requisiti anagrafico contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, pari, nel 2017, a 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne nonché ad almeno 20 anni di contribuzione (art. 24, commi 6 e 7, L. 214/2011);

o, in alternativa,

(ii) l’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (art. 24, comma 10, L. 214/2011);

oppure

(iii) i requisiti per la liquidazione dei trattamenti per inabilità;

(iv) i requisiti per la liquidazione dei trattamenti ai superstiti di assicurato deceduto.

Il comma 241 richiede, invece, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, il raggiungimento dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai regimi previdenziali oggetto di cumulo, in quanto ad essi (due o più) il lavoratore interessato è stato iscritto.

Il rapporto tra le due disposizioni non è risultato di agevole e di immediata comprensione.

Chiarimenti sul punto sono pervenuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, con nota del 11 settembre 2017, n. 13919, riportata dalla Circolare n. 140/2017 dell’Inps, ha definito la pensione di vecchiaia in cumulo come una fattispecie a formazione progressiva: ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo occorre possedere i requisiti minimi di accesso previsti dal comma 239, utilizzando tutti i periodi contributivi accreditati presso le gestioni previdenziali in cumulo; ai fini della misura, la liquidazione della quota di pensione avviene al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti da ciascuna gestione coinvolta.

Ne consegue che se il requisito richiesto dall’Ente previdenziale privatizzato è più elevato di quello dell’INPS (66 anni e 7 mesi nel 2018), la pensione in cumulo verrà pagata in due tempi: l’Inps inizia a pagare la sua quota al raggiungimento dell’età minima, alla quale si aggiunge quella a carico dell’Ente previdenziale privatizzato al raggiungimento dei relativi requisiti

3. Requisito di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata: Ai fini della maturazione del diritto alla pensione anticipata, il comma 239 richiede esclusivamente il requisito di anzianità contributiva previsto dall’art. 24, comma10, L. 214/2011, pari, per il 2017, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza fare alcun riferimento agli “ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”.

Il comma 241, d’altronde, fa espresso riferimento alla sola pensione di vecchiaia e non anche alla pensione anticipata o ad essa similare.

Tale interpretazione sembrava avallata dalla prima Circolare con cui l’INPS ha commentato la normativa in esame (Circolare 16 marzo 2017, n. 60), in cui non veniva effettuato alcun cenno al necessario rispetto degli “ulteriori requisiti” previsti dai singoli ordinamenti.

La più recente Circolare n. 140/2017, invece, prevede che per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata debbano sussistere tali “ulteriori requisiti”, quali ad esempio la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.

Invero, la necessaria cessazione dell’attività lavorativa era richiesta anche dalla precedente Circolare 60/2017. Tale elemento, tuttavia, non sembra costituire tanto un “ulteriore requisito previsto dai singoli ordinamenti” quanto la conditio sine qua non ai fini del conseguimento della pensione anticipata/di anzianità in tutti i regimi previdenziali.

E’ dubbio, pertanto, nonostante quanto espresso dall’ultima Circolare INPS, che eventuali ulteriori requisiti richiesti dai singoli ordinamenti possano trovare applicazione ai fini della maturazione del diritto alla pensione anticipata in cumulo.

Entrambe le circolari specificano che l’anzianità contributiva è determinata sulla base delle regole previste da ciascun ordinamento. Vi sono, infatti, alcuni regimi previdenziali che non consentono la frazionabilità infra-annuale dei contributi ed altri che invece la consentono.

4. Criteri di calcolo delle prestazioni: Un’ulteriore criticità riguarda il metodo di calcolo delle prestazioni previdenziali applicabile nei casi in cui viene attivato il cumulo.

Il comma 245, già sopra riportato, non ha subito modificazioni ad opera della Legge 232/2016, restando fermo alla versione entrata in vigore con la Legge 228/2012.

Secondo tale disposizione, il trattamento pensionistico deve essere determinato “pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati”.

Dal disposto letterale si evince, dunque, che ciascun ordinamento previdenziale deve pagare la propria quota di pensione in rapporto agli anni di iscrizione maturati dal richiedente in ognuno di essi.

Nessun legame tra i periodi di iscrizione coinvolti nel cumulo ed i metodi di calcolo della pensione in genere operanti nei medesimi periodi risulta, invece, riscontrabile in detta disposizione.

Il riferimento ai “… rispettivi periodi di iscrizione maturati …”, in combinazione con il richiamo alla “… parte di propria competenza …”, risulta finalizzato solo all’individuazione delle gestioni previdenziali interessate e della parte della pensione che su ognuna di esse viene a gravare.

In merito ai criteri di determinazione della “parte” di trattamento, a cui ciascuna gestione interessata deve provvedere, nulla precisa il comma 245, essendo evidente che il riferimento al trattamento “pro quota” equivale, nel contesto del comma, all’espressione “parte” della prestazione pensionistica. Parte che è di competenza di ciascuna gestione in considerazione dell’estensione del periodo di iscrizione alla gestione interessata.

Ciò, del resto, trova conforto nel secondo ed ultimo periodo del comma 245, che espressamente rinvia alle “regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.

In conclusione, nell’economia generale della disciplina del cumulo, il comma 245 svolge una funzione importante, ma non esaustiva, stabilendo in ordine logico i seguenti principi:

a) quando viene chiesto il cumulo, la pensione si calcola come somma di quote facenti capo alle diverse gestioni previdenziali interessate;

b) ogni quota o, come afferma il comma 245, ogni “parte” della pensione è determinata in relazione al periodo di iscrizione al regime previdenziale interessato e, altresì, in relazione al reddito del professionista nel medesimo periodo;

c) individuando l’arco temporale di estensione della “quota”-“parte”, l’entità concreta della stessa è determinata secondo le regole di calcolo proprie della gestione previdenziale interessata.

Sul punto, la Circolare INPS n. 140/2017 ha sottolineato come ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione debba essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’AGO, le forme esclusive e sostitutive e la Gestione separata, purchè tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Inoltre, secondo la Circolare, ai fini della la misura del trattamento pensionistico pro quota, devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accrediti nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

A cura di Silvia Lucantoni – avvocato & senior manager Fieldfisher