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Min. Lav. - Decreto 187/2021 - Danno Biologico : Rivalutato l'indennizzo con decorrenza luglio 2021


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Con decreto n. 187 del 23 settembre 2021,  il Ministero del Lavoro ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° luglio 2020. 

Dal 2016 è stato introdotto un sistema di rivalutazione automatica annuale delle prestazioni economiche erogate dall' INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio o malattia professionale. 

Per danno biologico si intende quel danno recato alla persona intesa nella sua globalità, da l quale derivi una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto tale da ripercuotersi su tutte le sue attività e capacità, compresa quella lavorativa generica inscindibile dalle altre. La norma prevede un indennizzo di base, slegato dalla capacità reddituale del soggetto e una quota aggiuntiva, che tiene conto della ridotta capacità dell'individuo di produrre, riconosciuta solo al superamento di una specifica soglia di gravità della menomazione . 

In proposito, la delibera n. 204/2021 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL  ha indicato che la variazione percentuale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operari ed impiegati accertata dall’Istat, per il 2021, è risultata negativa e pari a -0,3%. Tuttavia, per le prestazioni previdenziali e assistenziali come l'indennizzo per danno biologico,  la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione ottenuta rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente, non può risultare inferiore a zero e viene cosi neutralizzata.

Sull'argomento : 

Aprire il link interno in una nuova finestra  Malattia professionale e responsabilità del datore di lavoro ; 

Aprire il link interno in una nuova finestra  Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc. e risarcimento del danno. Le Tabelle milanesi