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Cassazione: infortunio in itinere, quando risulta esclusa la copertura assicurativa?


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Con la sentenza n. 22810 del 03.08.2021, la Cassazione afferma che l’infortunio in itinere non è indennizzabile ogniqualvolta il dipendente – per una sua scelta personale ed estranea alla prestazione – decida di seguire un percorso diverso da quello normalmente utilizzato per recarsi al lavoro dalla propria abitazione.

Il fatto affrontato

La moglie del lavoratore ricorre giudizialmente, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti ed all'assegno una tantum, in ragione del decesso del proprio coniuge, determinato dall’incidente stradale di cui era rimasto vittima mentre rientrava a casa dal lavoro.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che detto sinistro non poteva essere considerato quale infortunio in itinere, avendo il de cuius deviato volontariamente, per riaccompagnare a casa un collega, il percorso normalmente utilizzato per collegare l'abitazione con il luogo di lavoro.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che si integra la fattispecie del rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", in presenza di una condotta personalissima del dipendente, avulsa dall'esercizio della prestazione o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali.

Secondo i Giudici di legittimità, detta fattispecie – che è idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata – si integra, nell’ipotesi dell’infortunio in itinere, ogniqualvolta il dipendente decida, per ragioni strettamente personali, di seguire un tragitto diverso da quello che percorre normalmente per andare dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

Per la sentenza, l'eventuale deviazione non interrompe il nesso eziologico e non fa venire meno la copertura assicurativa, solo se è giustificata da causa di forza maggiore, da esigenze essenziali o dall'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Non rinvenendo dette circostanze nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso degli eredi del lavoratore, confermando la non riconducibilità del sinistro al medesimo occorso nella categoria degli infortuni in itinere.

A cura di Fieldfisher