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INPS – Mess. n. 1481 del 04.04.2018: APE sociale e precoci chiarimenti in merito all’accesso ai benefici.


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Con il messaggio n. 1481 del 04.04.2018, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle condizioni di accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori cd. precoci. In particolare i chiarimenti forniti dall’Istituto riguardano:

LAVORI GRAVOSI:

Ad integrazione delle istruzioni fornite al paragrafo 4 delle circolari n.. 33 del 23.02.2018 e n. 34 del 23.02.2018, con riguardo ai requisiti di legge per l’accesso al beneficio, l’INPS precisa che il requisito dei 7 o 6 anni di attività lavorativa c.d. gravosa deve essere inteso come periodo di anzianità contributiva riferita allo svolgimento di attività gravosa, maturata dal lavoratore nel periodo di riferimento indicato dalla legge (10 o 7 anni).

Ai fini del computo dell’anzianità contributiva vengono calcolati i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività gravosa e i periodi di contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza di rapporto di lavoro.

L’accertamento della predetta condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio e, quindi, verrà valutato in via prospettica al momento della presentazione della domanda di verifica dei requisiti.

Con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia, il precedente requisito si ritiene rispettato qualora, nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, tali soggetti abbiano perfezionato rispettivamente 1092 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 7 anni) o in alternativa 936 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 6 anni).

INVALIDI e CAREGIVERS:

Tra le coloro che possono accedere all’APE o al beneficio del pensionamento anticipato vi sono i soggetti invalidi almeno al 74% e i soggetti che assistono e convivono con persone affette da handicap grave. Per queste categorie di lavoratori, l’INPS precisa che le condizioni anzidette devono essere verificate alla data di decorrenza effettiva dell’Ape o della pensione anticipata e il loro venir meno delle predette alla data di decorrenza effettiva, non pregiudica il diritto ai benefici in parola.

L’Istituto precisa però che, con esclusivo riferimento ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni nell’anno 2017 lo stato di invalidità e l’esistenza in vita dell’assistito devono, invece, sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

CUMULABILITA’ DELLE MISURE:

Nei casi di domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale/beneficio “precoci” presentate da soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per la salvaguardia, è necessario che la Struttura territoriale convochi i richiedenti al fine di invitarli ad effettuare, per iscritto, una scelta.

REQUISITO CONTRIBUTIVO IN CASO DI RISCATTO O RICONGIUNZIONE:

La contribuzione da riscatto o ricongiunzione può essere provvisoriamente considerata esclusivamente ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. Anche se non è avvenuto il pagamento del relativo onere, è sufficiente che la domanda di riscatto o ricongiunzione sia stata accolta.

INTEGRAZIONE DOCUMENTALE:

Sino al 13 aprile 2018, sarà possibile integrare le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio con il modello per l’attestazione dello svolgimento di attività gravose da parte del datore di lavoro (modello AP116), opportunatamente aggiornato con le nuove attività lavorative previste dal decreto MLPS del 5.02.2018. Non sono consentite altre integrazioni oltre il 31 marzo 2018.

A cura della Redazione