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INPS – Circ. n. 34 del 23.02.2018: APE sociale – Condizioni di accesso modificate in legge di bilancio.


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L’INPS, con la circolare n. 34 del 23.02.2018, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla riduzione del requisito contributivo per donne con figli e all’ampliamento del novero dei beneficiari dell’Ape sociale realizzato dalla Legge di Bilancio 2018 ( art. 1, commi 162 , lett. b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167 della L. n. 205 del 27.12.2017 ). Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni, si fa rinvio, ove compatibile, alle istruzioni fornite con la circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017.

AMPLIAMENTO AI DISOCCUPATI (art. 1, c. 162, lett.b) della L. 205/2017):

Con le modifiche apportate all’art. 1, c. 179, lett. a) della L. n. 232 del 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2018, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi anche non continuativi, ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante.

AMPLIAMENTO AGLI ASSISTENTI DISABILI (art. 1, c. 162, lett. c della L. 205/2017):

Con le modifiche apportate all’art. 1, comma 179, lett. b) della L. n. 232 del 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche parenti e affini di II° grado, che assistono da almeno sei mesi il convivente affetto da handicap, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale. Per tali soggetti il beneficio è subordinato all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap si trovino in una delle seguenti situazioni: 

  • Aver compiuto i settanta anni di età al momento di presentazione della domanda di verifica;
  • Essere anch’essi affetti da patologie invalidanti;
  • Essere deceduti o mancanti; La circolare chiarisce che per lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi continuativi deve sussistere al momento della prestazione della domanda di riconoscimento e deve permanere fino all’accesso al beneficio. 

AMPLIAMENTO DELLE MANSIONI GRAVOSE ( art. 1, c. 162, lett. d) e c. 163 della L. 205/2017):

L’ampliamento dei potenziali beneficiari si registra anche attraverso l’inclusione di nuove attività gravose nell’elenco allegato alla Legge di Bilancio 2017. A decorrere dal 1° gennaio 2018, lo svolgimento delle attività lavorative gravose utile per l’accesso al beneficio dell’APE sociale si intende realizzato se il richiedente, al momento della decorrenza dell’indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

  • Svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività cd. gravosa.
  • Svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività gravosa. 

REQUISITO CONTRIBUTIVO PER DONNE CON FIGLI (art. 1, c. 162, lett. e) della L. 205/2017):

Per le donne con figli è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per la fruizione dell’APE sociale. Pertanto il requisito di 30 o 36 anni di contribuzione può essere ridotto di dodici mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 24 mesi. Ai fini dell’agevolazione in parola, ai filgi legittimi sono equiparati quelli naturali ed adottivi (art. 1,comma 179 bis, L. 232/2016).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

I soggetti che verranno a trovarsi nel corso dell'anno 2018 nelle condizioni di accesso all’APE sociale presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre 2018. L’Istituto dovrà comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande.

a cura della Redazione.