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INPS – Circ. n. 180 del 07.12.2017: Anzianità contributiva per la pensione anticipata e di vecchiaia


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Con la circ. n. 180 del 7.12.2017, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla maturazione dei requisiti di anzianità contributiva dei dipendenti del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive, per il conseguimento della pensione anticipata e di vecchiaia.

L’art. 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011 dispone, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato iscritti all’A.G.O., al compimento di 64 anni di età, possano conseguire:

a) La PENSIONE ANTICIPATA, se lavoratori in possesso al 31.12.2012 dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 23.08.2004, n. 243, con almeno 25 anni di anzianità contributiva.

b) La PENSIONE DI VECCHIAIA, se lavoratrici in possesso al 31.12.2012 di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.

In applicazione della predetta norma, l’Istituto previdenziale ha ritenuto opportuno fornire delle prime indicazioni con la circ. n. 35 del 14.03.2012, punto 6, e con il mess. n. 219 del 4.01.2013, punto 9.

Successivamente sono state impartite ulteriori e più specifiche istruzioni con il mess. n. 2054/2017 ; con il mess. n. 2218/2017 e con la circ. n. 196 del 11.11.2016.

Con la presente circolare oggetto di commento, l’INPS intende accogliere l’indirizzo, fornito dal Ministero del Lavoro, orientato a valorizzare, ai fini del conseguimento del requisito di anzianità contributiva, i periodi di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato o di riscatto non correlato ad attività lavorativa, considerati esclusi negli orientamenti della precedente circ. INPS n. 196 del 11.11.2016. Resta fermo, tuttavia, che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo quando quest’ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, richiesta dal art. 24 comma 15 bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato.

Per le modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi si considerano ancora attuali le indicazioni fornite al punto 3 della circ. n. 196 del 11.11.2016.

 

Fonte: INPS