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Corte Costituzionale: illegittimità della norma interpretativa che limitava l’onere della gestione speciale Inps relativamente ai pensionati della banche già pubbliche


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Con la sentenza n. 12 del 07.02.2018, la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 10, D.L. n. 98/2011, secondo cui l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 357/1990 si interpreta nel senso che, per i dipendenti degli enti creditizi, la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere, alla data di entrata in vigore della legge n. 218/1990, deve essere determinata con esclusivo riferimento all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

Il caso affrontato

Il D.Lgs. n. 357/1990 ha stabilito la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza), a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in una neoistituita gestione speciale dell'INPS.

L'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 357/1990 ha posto un problema interpretativo riguardante i casi in cui i titolari di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge n. 218/1990 (21 agosto 1990) si sono avvalsi della facoltà di capitalizzare parte della pensione all'atto del collocamento a riposo.
In particolare, è sorto il dubbio se, in tali casi, la quota posta a carico della gestione speciale INPS debba comprendere o meno anche la quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

A tal riguardo, la giurisprudenza ha sostenuto che la gestione speciale è tenuta ad assumere a proprio carico anche la quota del trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici creditizi che è stata precedentemente capitalizzata.

Diversamente, con l’art. 18, comma 10, del D.L. n. 98/2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 357/1990, il legislatore ha escluso che la gestione speciale debba farsi carico anche della parte dei trattamenti pensionistici già liquidata al pensionato in forma capitale.

Con ordinanza del 12 aprile 2016, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione auto-qualificatasi di carattere interpretativa.

La sentenza

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 10, D.L. n. 98/2011 per violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale nonché delle disposizioni che assicurano a tutti l’effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti (artt. 24, primo comma, 102 e 111, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), in particolare sottolineando quanto segue:

- ancorché non sia vietato al legislatore emanare norme retroattive – siano esse di interpretazione autentica oppure innovative con efficacia retroattiva – con riferimento alla funzione giurisdizionale, non può essere consentito di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie, violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi;

- ancorché attuato mediante una regola formalmente generale e astratta, la disposizione normativa in questione risulta diretta a determinare l’esito della specifica controversia in corso tra un Fondo pensioni e l’INPS, in senso favorevole a tale ente pubblico previdenziale;

- l’invalidazione dell’art. 18, comma 10 ha dei riflessi sulla finanza pubblica, ma l’aggravio dei costi che ne deriva non risulta tale da incidere in modo significativo sulla sostenibilità del sistema previdenziale e, d’altro, canto, la Corte EDU ha escluso che una misura di carattere finanziario possa integrare un motivo imperativo di interesse generale quando il suo impatto sia di scarsa entità (sentenza 11 aprile 2006).

A cura di Fieldfisher