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Cassazione: la pensione non può essere considerata quale aliunde perceptum in caso di risarcimento per illegittimità del licenziamento


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Con l’ordinanza n. 16136 del 19.06.2018, la Cassazione afferma che il lavoratore andato in pensione, in caso di licenziamento illegittimo, può essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, con la conseguenza che dal relativo risarcimento del danno ottenuto in sede giudiziaria non può essere decurtata la somma ricevuta dal medesimo a titolo di trattamento pensionistico (sullo stesso tema si veda: Cassazione: l’indennità di disoccupazione non è detraibile come aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto al lavoratore).

Il fatto affrontato

Il lavoratore, andato in pensione, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla società datrice.
In seguito a ciò, la Corte d’Appello riconosce il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno dalla data dell’illegittimo recesso sino a quella di cessazione dell’attività da parte dell’azienda.
Quest’ultima impugna la decisione chiedendo la deduzione, quale aliunde perceptum, di quanto ricevuto dal prestatore a titolo di pensione.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del prestatore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica), ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro.

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, in caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a norma dell'art. 18 della l. 300/1970 e commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi che il medesimo abbia eventualmente ricevuto a titolo di pensione.
Infatti, non può considerarsi compensativo del danno arrecatogli con il licenziamento, quale aliunde perceptum, qualsiasi reddito percepito dal prestatore, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa.

Inoltre, per la sentenza, le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ritrae dalla pensione, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall’azienda.

A cura di Fieldfisher