Stampa

Min. Lavoro – Interpello n. 1/2021 : Anzianità di servizio e cassa integrazione nel settore aeroportuale


icona

Con interpello n. 1/2021 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito ai criteri di calcolo dell’anzianità di servizio nel settore aeroportuale e del personale dei servizi di assistenza a terra, ai fini del riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria. 

Nel settore aeroportuale, le compagnie aeree, per servizi di assistenza a terra, in gran parte si affidano con contratti di appalto a operatori ( gli handler ) che forniscono personale e mezzi a più compagnie contemporaneamente.  

In base all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, la cassa integrazione può essere riconosciuta a chi ha un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento e, in caso di cambio d’appalto, l’anzianità nella nuova azienda si calcola “ tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata “ ( c. 3 ). 

Il Ministero precisa che, per quanto riguarda il settore dell’ Handling aereoportuale, il requisito dell’anzianità si calcola considerando l’impiego del dipendente “ nella medesima attività e unità produttiva oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale l’attività di handling è stata espletata. “

Fonte: Min. Lavoro - Interpello n. 1/2021