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Min. Lavoro – Circ. n. 5 del 27.03.2019 : CIGS – Requisiti di accesso più ampi per servizi mensa e pulizia


donna delle pulizie

Con la circ. n. 5 del 27.03.2019, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni in merito ai requisiti di accesso al trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria ( CIGS ) per crisi riconducibile a cessazione attività, per le imprese appaltatrici di servizi di mensa e pulizia.

Per queste aziende, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ha dovuto constatare le effettive difficoltà di accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e che, pertanto, cessando l’attività non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto nelle more della fruizione della CIGS. L’art. 5, c. 2, del DM n. 94033 del 13.01.2016 stabilisce infatti che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.

Al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle predette aziende, il Ministero delle Politiche Sociali ha ritenuto opportuno intervenire con la circ. n. 5 del 27.03.2019 per precisare che:

“è consentito l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione ai sensi dell’art. 44 del DL n. 109/2018 in quanto cessa l’attività dell’azienda appaltatrice del servizio di mensa e pulizia, in conseguenza della scadenza del contratto di appalto, a seguito della cessazione di attività dell’azienda committente, purché il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva non rilevando ai fini della durata della CIGS che il contratto di appalto venga a scadere e non venga prorogato proprio in ragione della cessazione attività della committente”.

Fonte: Min. Lavoro - Circ. n. 5 del 27.03.2019