Stampa

INPS – Mess. n. 763 del 23.01.2021 : Sospensione CIGS causa COVID e contestuale domanda di Cassa Integrazione Ordinaria


cassa integrazione
icona

Con mess. n. 763 del 23.02.2021 , l ‘Inps fornisce indicazioni di carattere operativo in merito alla sospensione di piani di Cassa Integrazione Straordinaria ( CIGS ) dovuta alla pandemia e la conseguente possibilità per le aziende di presentare domanda per la concessione della Cassa Integrazione Ordinaria con causale COVID ( CIGO ), prevista all’ art 20 del D.Lgs. 17 marzo 2020 , n. 18 ( cd. Decreto Cura Italia ). 

I datori di lavoro interessati, seguendo le istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 8 del 8.04.2020, dovranno inoltrare apposita richiesta utilizzando il canale di comunicazione CIGS online. 

L’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 148/2015 stabilisce che, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro nel limite dell’ 80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco temporale del programma CIGS autorizzato ( Min. Lav. – circ. n. 16 28.08.2017 ). 

L’INPS precisa che al termine della sospensione, l’originario programma CIGS torna ad essere efficace senza alcuna particolare modifica. Ne deriva che, ai fini del calcolo del limite dell’ 80 % delle ore di sospensione, resta invariato anche il monte ore stabilito nel programma originario, a nulla rilevando eventuali riduzioni di personale nel frattempo intervenute. 

La nuova autorizzazione dovrà essere emessa per il numero di ore residuo rispetto all’originaria autorizzazione annullata. 

Fonte. INPS - Mess. n. 763 del 23.02.2021