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INPS – Circ. n. 90 del 01.08.2018: Mobilità in deroga in aree di crisi complessa prorogabile al 31.12.2018


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L’INPS ha emanato la circ. n. 90 del 01.08.2018 con la quale vengono illustrate le modalità di accesso alla prestazione di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa ( art. 1, c. 142, della L. 27.12.2017, n. 205 ). Vengono inoltre indicati i casi di decadenza e il trattamento fiscale dell’indennità destinata ai lavoratori.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che nelle aree di crisi complessa riconosciute, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31.12.2018, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1.01.2018 al 30.06.2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto MLPS n. 83473 del 1.08.2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

 

Si fa presente fin da subito che la circolare n. 90 del 01.08.2018 fa esplicito riferimento, con i distinguo introdotti dalla norma, alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 13 del 27.06.2018, relative all’analoga disposizione legislativa di cui all’art. 53-ter del D.L. 24.04.2017, n. 50.

LA RICHIESTA DELLA REGIONE:

Le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed all’ANPAL, in conformità da quanto previsto all’art. 1, comma 142,della legge n. 2015 del 2017, il Piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, il periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione (data “dal” e data “al”) ed il costo dello stesso.

L’AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO:

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato la propria valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria, comunica all’Inps e alla Regione richiedente che quest’ultima può procedere all’autorizzazione dei trattamenti previsti. Pertanto, una volta ricevuto l’assenso da parte del Ministero, la Regione emana il provvedimento di concessione conforme, in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento ed al periodo concesso, alle valutazioni del Ministero vigilante.

IL MONITORAGGIO DELL’INPS:

Al fine del controllo sulla coerenza tra quanto autorizzato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto verificherà che l’importo stimato del singolo provvedimento regionale sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione. l’importo stimato del singolo provvedimento regionale sia superiore all’importo residuo a disposizione della Regione, l’Istituto non procederà con il pagamento in esecuzione di tale ultimo provvedimento, nonché di quelli successivi, dandone notizia alla Regione ed al Ministero.

REGIME FISCALE DELL’INDENNITA’:

La prestazione costituisce reddito imponibile assimilato a quello da lavoro dipendente e dunque soggetto al regime della tassazione ordinaria.

RICHIESTA DI PAGAMENTO DAL LAVORATORE:

Il lavoratore decade dal trattamento qualora trovi una nuova occupazione. Per il pagamento della prestazione il beneficiario deve presentare un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga, entro i termini ordinari di prescrizione decennale.

Fonte: INPS