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Corte Costituzionale: legittimo lo slittamento della decorrenza della CIGS in caso di presentazione tardiva della domanda


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Con la sentenza n. 90 del 15.05.2020, la Corte Costituzionale afferma che non è costituzionalmente illegittimo il termine di sette giorni entro cui deve essere avanzata la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per non essere considerata tardiva.

Il caso affrontato

La società, in data 30.11.2015, presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la domanda per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale - relativo al contratto di solidarietà stipulato il 01.10.2015 con le competenti organizzazioni sindacali - per il periodo 02.10.2015 – 01.10.2016.
Il Ministero accoglie la predetta domanda, ma limitatamente al periodo 30.12.2015 – 01.10.2016, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 148/2015, il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla stessa.
A seguito dell’impugnativa giudiziale del decreto di concessione da parte della società, il TAR Lazio - investivo della vicenda - solleva una questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Cost.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva, preliminarmente, che la disciplina della CIG riconosce fondamentale importanza al requisito della tempestività degli adempimenti richiesti al datore di lavoro in relazione al relativo procedimento ed alle conseguenze che, in caso di inottemperanza, si determinano sulla sua sfera giuridica e patrimoniale.
L’impresa è, infatti, tenuta - in caso di tardività della domanda - a corrispondere ai lavoratori una somma di importo equivalente alla integrazione salariale non percepita.

Per i Giudici, la disposizione censurata non presenta i profili di irragionevolezza dedotti dalla società, dal momento che ogni volta che una norma fissa un termine - anche più lungo rispetto a quello di sette giorni previsto dal comma 1 del medesimo art. 25 del D.Lgs. 148/2015 - il suo superamento, seppur marginale, determina degli effetti sanzionatori previsti dal legislatore.

Secondo la sentenza, poi, il censurato termine di sette giorni, sebbene certamente limitato, non rende impossibile, arduo o comunque eccessivamente oneroso il rispetto, tenuto conto anche del fatto che la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere inoltrata in via telematica.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità sollevata dal TAR Lazio.

A cura di Fieldfisher