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Consiglio di Stato: al fine di ottenere la cassa integrazione è necessaria l’iscrizione al Fondo di solidarietà dell’artigianato?


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Con la sentenza n. 5657 del 02.08.2021, il Consiglio di Stato afferma che la legittimità della richiesta di iscrizione al Fondo di solidarietà degli artigiani per accedere agli ammortizzatori sociali non è di competenza del giudice amministrativo (sul medesimo punto si veda: TAR Lazio: gli artigiani hanno diritto ad ottenere la cassa integrazione anche se non sono iscritti al Fondo di solidarietà).

Il fatto affrontato

L’Ente nazionale bilaterale dell’artigianato ed il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato impugnano la pronuncia con cui il TAR aveva dichiarato illegittima la richiesta di regolarizzazione contributiva nei loro confronti, al fine di poter fruire degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.

La sentenza

Il Consiglio di Stato afferma, preliminarmente, che la pretesa del Fondo di ottenere il versamento della contribuzione in suo favore non configura l’esercizio di un potere pubblicistico, dal momento che è esercitata in difformità rispetto a quanto previsto dalla legge.

Secondo i Giudici, tale fattispecie deve più correttamente essere inquadrata come una condotta ostativa al riconoscimento delle integrazioni salariali riconosciute con causale “emergenza Covid-19”.

Per la sentenza, ne deriva che la competenza giurisdizionale della questione non può essere imputata al giudice amministrativo.

Su tali presupposti, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso, devolvendo l’intera controversia al tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

A cura di Fieldfisher