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CIG in deroga: Le procedure degli accordi quadro regionali


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Il Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18) ha istituito una nuova Cassa integrazione in deroga a favore datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, “per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro” (cassa integrazione e Fondi).

Per consultare gli accordi regione per regione: Covid-19: Gli accordi regionali per la CIG in deroga

In particolare, l’art. 22 D.L. n. 18/2020 ha previsto la possibilità di concedere la cassa integrazione in deroga per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

E’ stato chiarito che possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga, disciplinato dall’art. 22 D.L. n. 18/2020, anche i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere alla CIGO “Covid-19” e “COVID 19 Nazionale” (v., da ultimo, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circ. n. 8 del 8.04.2020).

Il trattamento di cassa integrazione in deroga è concesso con decreto dalle Regioni e dalle Province autonome, previo accordo con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (la formulazione del Decreto Legge non è chiara in quanto fa riferimento alle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro”). L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Possono fruire di questa forma di garanzia di un reddito i lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane.

Il trattamento è pagato direttamente dall’INPS ed è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Al finanziamento di questa cassa di integrazione sono dedicati 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce anche il limite di spesa via via monitorato dall’INPS.

La Cassa integrazione in deroga negli accordi quadro sottoscritti dalle Regioni e dalle Province autonome:

L’art. 22 D.L. n. 18/2020 ha attribuito alle singole Regioni / Province autonome, previo accordo con le organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali, la regolamentazione delle procedure che i datori di lavoro sono tenuti ad osservare ai fini della richiesta della cassa integrazione in deroga (qui di seguito “CIG in deroga”).

Ne è conseguita la produzione di una pluralità di regole sul territorio nazionale, spesso in contrasto tra di loro.

Due sono gli ambiti in cui risulta maggiormente evidente il contrasto tra le regolamentazioni introdotte dalle singole Regioni / Province autonome: la fase relativa alla consultazione sindacale; la fase correlata alla presentazione delle domande di CIG in deroga.

Con specifico riferimento alla fase sindacale, l’INPS, nella circ. n. 47 del 28.03.2020, ha precisato che: “In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge in esame, si specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome più rappresentative previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1.”.

L’INPS sembra ritenere sufficiente che venga esperita la procedura di cui all’art. 19, comma 1, D.L. n. 18/2020 (comunicazione ed esame congiunto entro i 3 giorni successivi), al fine di considerare adempiuti gli oneri procedurali in ambito sindacale per la concessione della CIG in deroga.

Occorre tuttavia aver presente quanto previsto dagli accordi quadro stipulati dalle singole Regioni / Province autonome con le associazioni sindacali e le associazioni datoriali. Accordi che sembrano andare in una diversa direzione.

Si propone, quindi, qui di seguito una breve disamina delle procedure introdotte dagli accordi quadro sottoscritti dalle singole Regioni / Province autonome, con specifico riferimento alla fase relativa alla consultazione sindacale e alle modalità di presentazione della domanda di CIG in deroga.

Abruzzo

La Regione Abruzzo ha siglato l’accordo quadro in data 30 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti accedono al trattamento di CIG in deroga previo accordo con le OO.SS.

Richiamando la circolare INPS n. 47/2020, si considera esperito l’accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto; procedura che si svolge, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Trascorso tale periodo, in mancanza di riscontro da parte delle OO.SS., il datore di lavoro può presentare istanza di CIG in deroga, allegando l’informativa preventiva inviata alle OO.SS.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

I datori di lavoro devono trasmettere la richiesta di intervento di CIG in deroga entro 15 giorni dal termine delle procedure legate all’accordo sindacale.

Per la presentazione delle domande di CIG in deroga, è obbligatorio utilizzare la procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Abruzzo, al seguente indirizzo: sportello.regione.abruzzo.it.

Al 6 aprile 2020 non risulta ancora attiva la piattaforma per la presentazione delle istanze di richiesta della Cassa integrazione in deroga.

La procedura è attiva dall’8 aprile 2020.

Basilicata

La Regione Basilicata ha siglato l’accordo quadro in data 24 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti accedono al trattamento di CIG in deroga previo accordo con le OO.SS.

La procedura sindacale si intende comunque esperita decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione preventiva.

In caso di mancata presentazione delle OO.SS. alla eventuale convocazione, il datore di lavoro dà atto della corretta esplicazione della procedura allegando all’istanza una dichiarazione di mancato accordo che dovrà contenere la formale convocazione delle OO.SS.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande per la richiesta della CIG in deroga possono essere presentate accedendo al sistema informativo della Regione Basilicata disponibile sul sito www.lavoro.basilicata.it.

La domanda deve essere stampata, firmata dal rappresentante legale e successivamente inviata tramite pec all’indirizzo ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it entro il giorno successivo a quello dell’avvio telematico della procedura.

La procedura è attiva dal 6 aprile 2020.

Calabria

La Regione Calabria ha siglato l’accordo quadro in data 24 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono avviare la procedura di consultazione sindacale fornendo una informativa alle OO.SS.

La procedura deve essere esperita entro il termine di 5 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro può presentare la domanda di CIG in deroga allegando l’evidenza dell’informativa data alle OO.SS.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va inoltrata per via telematica all’indirizzo pec ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it.

La domanda di CIG in deroga deve essere presentata entro 4 mesi dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora il periodo di sospensione / riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore a 15 giorni, la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del periodo di sospensione / riduzione richiesto.

La procedura è attiva dal 6 aprile 2020.

Campania

La Regione Campania ha siglato l’accordo quadro in data 19 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti possono presentare l’istanza di CIG in deroga dando atto dell’informativa e della condivisione con le OO.SS.

Le aziende con meno di 5 dipendenti sono esonerate da tale adempimento nella redazione dell’istanza.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di CIG in deroga, firmata digitalmente, va inoltrata a cura del legale rappresentante dell’azienda richiedente, o suo delegato, alla Regione Campania - Direzione Generale dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, esclusivamente utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito www.cliclavoro.lavorocampania.it, nell’area “Istanze on line” accessibile agli utenti previo accreditamento sul portale.

La procedura è attiva dal 30 marzo 2020.

Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha siglato l’accordo quadro in data 19 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti accedono al trattamento di CIG in deroga previo accordo con le OO.SS.

I datori di lavoro fino a 5 dipendenti non sono soggetti al predetto obbligo.

Modalità di presentazione della domanda

I datori di lavoro, previo accordo con le OO.SS., presentano la domanda di CIG in deroga esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo “SARE”, selezionando tra una delle seguenti tipologie:

- CIG in deroga art. 17 D.L. n. 9/2020;

- CIG in deroga art. 22 D.L. n. 18/2020.

Le domande di CIG in deroga di cui all’art. 22 D.L. n. 18/2020 possono essere presentate entro il 31 agosto 2020.

Entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, tramite la piattaforma regionale, il reale utilizzo della CIG in deroga in termini di giorni e ore utilizzate (anche se pari a zero).

La procedura è attiva dal 6 aprile 2020.

Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha siglato l’accordo quadro in data 25 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere, previamente alla presentazione della domanda, gli accordi con le OO.SS.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di CIG in deroga deve essere trasmessa online attraverso il sistema "Adeline" - disponibile sul sito www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-datori-lavoro/FOGLIA103/ - nei seguenti termini:

- con riferimento a sospensioni o riduzioni di orario aventi decorrenza nel periodo ricompreso fra il 23 febbraio 2020 e il 26 marzo 2020, entro 60 giorni decorrenti da tale ultima data;

- con riferimento a sospensioni e riduzioni di orario decorrenti dal 27 marzo 2020, entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

I datori di lavoro comunicano al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l’ammontare complessivo delle ore di CIG in deroga effettivamente utilizzate in ciascun mese.

La procedura è attiva dal 27 marzo 2020.

Lazio

La Regione Lazio ha siglato l’accordo quadro in data 24 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono trasmettere una informativa alle OO.SS.

La procedura sindacale deve concludersi entro i 3 giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva.

La sottoscrizione dell’accordo si considera avvenuta anche con allegazione di un’autocertificazione in cui le Parti dichiarano di condividere i contenuti dell’accordo di CIG in deroga.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

L’azienda che intende accedere alla Cassa integrazione in deroga deve inviare la domanda di concessione del trattamento comprensiva di accordo sindacale laddove previsto utilizzando la piattaforma www.regione.lazio.it/cigs/webindicando indicando - nel modulo scaricabile - la data di accordo e l’inizio di sospensione dei lavoratori.

Le domande - stampate, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda e comprensive degli allegati richiesti - sono trasmesse alla Regione Lazio a mezzo pec all’indirizzo areavertenze@regione.lazio.legalmail.

La procedura è attiva dal 25 marzo 2020.

Liguria

La Regione Liguria ha siglato l’accordo quadro in data 20 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti accedono al trattamento di CIG in deroga previo accordo con le OO.SS. I datori di lavoro fino a 5 dipendenti non sono soggetti al predetto obbligo.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande sono presentate dai datori di lavoro utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito della Regione Liguria, nell’area tematica raggiungibile nella pagina “indice” della funzionalità “Comunicazioni Obbligatorie” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina www.regione.liguria.it.

Una volta inviata telematicamente la domanda, deve essere scaricata la ricevuta della domanda di CIG in deroga proposta dal sistema stesso e inviata alla Regione Liguria esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it.

Il datore di lavoro provvede a indicare le ore di CIG in deroga usufruite per ogni mese autorizzato, utilizzando la funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” disponibile nella pagina “indice” del sistema telematico delle “Comunicazioni On Line” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina www.regione.liguria.it, con l’avvertenza che in carenza non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori.

La procedura è attiva dal 25 marzo 2020.

Lombardia

La Regione Lombardia ha siglato l’accordo quadro in data 23 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l’accordo con le OO.SS. entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione preventiva.

Una volta sottoscritto l’accordo sindacale o decorsi il termine di 5 giorni, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIG in deroga.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

Le istanze devono essere inserite per via telematica nel sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo gefo.servizirl.it/dgformazione/, attivo dallo scorso 1° aprile 2020.

Sono previste due specifiche sezioni del sistema informativo per la presentazione delle domande. In particolare:

- una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 15, i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 3 mesi (art. 15 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020);

- una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 17 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi quelli della zona rossa) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane. Alla stessa sezione dovranno accedere anche i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 1 mese.

Le domande potranno essere presentate anche per periodi discontinui. La procedura è attiva dal 1° aprile 2020.

Marche

La Regione Marche ha siglato l’accordo quadro in data 20 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono trasmettere una informativa alle OO.SS. La procedura prevede un esame congiunto effettuato attraverso una comunicazione telematica da parte dell'OO.SS. alle aziende; l’esame congiunto si considera espletato favorevolmente se entro le 48 ore non ci sarà nessuna risposta da parte delle OO.SS.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di CIG in deroga deve essere presentata dal datore di lavoro interessato in forma telematica al sistema COMarche - disponibile sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Accreditamento-delle-strutture-formative/COMarche-Sistema-Informativo-delle-comunicazioni-telematiche-datori-di-lavoro - entro il 31 luglio 2020.

E’ necessario che venga presentata una domanda per ogni singola unità produttiva. La procedura è attiva dal 31 marzo 2020.

Molise

La Regione Molise ha siglato l’accordo quadro in data 30 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono trasmettere una informativa alle OO.SS.

La procedura sindacale si intende comunque esperita decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione preventiva.

In caso di mancata presentazione delle OO.SS. alla eventuale convocazione, il datore di lavoro dà atto della corretta esplicazione della procedura allegando all’istanza una dichiarazione di mancato accordo che dovrà contenere la formale convocazione delle OO.SS.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

L'accordo è stato siglato il 30 marzo 2020. Le aziende possono presentare la domanda direttamente alla Regione Molise – Terzo Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano – Servizio Politiche per l’Occupazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata regionemolise@cert.regione.molise.it con invio attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata avente ad oggetto “Emergenza COVID-19 Nazionale – Richiesta per la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga” a decorrere dal giorno 30 marzo 2020".

Le domande di accesso devono essere trasmesse utilizzando il fac-simile messo a disposizione dalla Regione Molise.

Le domande prodotte dalle imprese con più di 5 dipendenti antecedentemente al termine del 30 marzo 2020 non sono ricevibili e vanno ripresentate nei termini e secondo le modalità previste.

Le imprese fino a 5 dipendenti che hanno prodotto domanda di cassa integrazione in deroga non utilizzando la modulistica allegata alla presente informativa sono tenute ad integrare la stessa domanda con i moduli “Modello domanda cig deroga 2020covid 19” (formato word) e “DATI AZIENDA modello flusso B_11” (formato excel)”. La procedura è attiva dal 31 marzo 2020.

Piemonte

La Regione Piemonte ha siglato l’accordo quadro in data 26 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti accedono al trattamento di CIG in deroga previo accordo con le OO.SS. E’ istituita una Commissione Sindacale che ha il compito di completare le procedure avviate dai datori di lavoro e non concluse entro 7 giorni dalle organizzazioni sindacali di categoria, con lo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per ricorrere alla CIG in deroga. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. I medesimi datori di lavoro sono però tenuti ad allegare alla domanda di CIG in deroga una dichiarazione in cui si attesti l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale che giustifichi il ricorso all’integrazione salariale.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata utilizzando l’applicativo AMINDER- disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro/servizi/463-gestione-ammortizzatori-sociali-in-deroga - automaticamente attivo per tutte le Aziende e i Soggetti già abilitati all’applicativo Gestione Comunicazioni On Line (GECO). La domanda va presentata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale richiesto. La procedura è attiva dal 2 aprile 2020.

Puglia

La Regione Puglia ha siglato l’accordo quadro in data 20 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti accedono al trattamento di CIG in deroga previo accordo con le OO.SS. La procedura sindacale si intende comunque esperita decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione preventiva. In caso di mancata presentazione delle OO.SS. alla eventuale convocazione, il datore di lavoro dà atto della corretta esplicazione della procedura allegando all’istanza una dichiarazione di mancato accordo che dovrà contenere la formale convocazione delle OO.SS. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

I datori di lavoro presentano l’istanza attraverso il sistema informativo lavoro “SINTESI”. La domanda, una volta compilata utilizzando lo specifico modulo “CIG IN DEROGA”, dovrà essere stampata attraverso le apposite funzionalità e firmata, eventualmente anche con firma digitale, dal legale rappresentante del soggetto datore di lavoro. La domanda debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, eventualmente anche con firma digitale, e in regola con la vigente normativa in materia di bollo, dovrà essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il 23 agosto 2020. La procedura è attiva dal 26 marzo 2020.

Sardegna

La Regione Sardegna ha siglato l’accordo quadro in data 26 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono trasmettere una informativa alle OO.SS. Se l’accordo non si perfeziona nei successivi 3 giorni, il datore di lavoro può comunque presentare l’istanza di CIG in deroga alla Regione. Resta fermo l’obbligo di integrare la domanda con l’accordo sindacale successivamente intervenuto entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Modalità di presentazione della domanda

I datori di lavoro presentano la domanda di CIG in deroga attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sulla piattaforma telematica del Sistema Informativo Lavoro (SIL) – disponibile sul sito servizi.sardegnalavoro.it/portal/areariservata.aspx - non oltre 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. La procedura è attiva dall’8 aprile 2020.

Sicilia

La Regione Sicilia ha siglato l’accordo quadro in data 25 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono avviare la procedura dell’esame congiunto con le OO.SS. Se l’accordo non si perfeziona nei successivi 3 giorni, il datore di lavoro può comunque presentare l’istanza di CIG in deroga alla Regione. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso, i datori di lavoro possono informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata tramite il sito www.silavora.it, sezione “CIG in deroga – COVID 19”. La domanda deve essere predisposta attraverso la compilazione del file Excel denominato “Modello di Domanda CigD-Sicilia” e, firmata digitalmente, deve essere inoltrata alla Regione Siciliana, Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, esclusivamente utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito www.silavora.it, nell’area “CIG in deroga Covid 19” accessibile agli utenti previo accreditamento sul portale. I datori di lavoro con più sedi operative in Sicilia inviano domanda unica per una o più sedi produttive. La procedura è attiva dal 7 aprile 2020.

Toscana

La Regione Toscana ha siglato l’accordo quadro in data 18 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti accedono al trattamento di CIG in deroga previo accordo con le OO.SS. l datore di lavoro può inviare la richiesta di consultazione alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro può presentare l’istanza di CIG in deroga allegando l’evidenza della richiesta inviata alle OO.SS. In caso di mancata presentazione delle OO.SS. alla eventuale convocazione, il datore di lavoro dà atto della corretta esplicazione della procedura allegando all’istanza una dichiarazione di mancato accordo che dovrà contenere la formale convocazione delle OO.SS. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Modalità di presentazione della domanda

Per la presentazione delle richieste è obbligatorio, pena la irricevibilità della domanda, utilizzare la procedura informatica disponibile al seguente indirizzo: webs.rete.toscana.it/CigInDeroga. Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. La procedura è attiva dal 31 marzo 2020.

Umbria

La Regione Umbria ha siglato l’accordo quadro in data 23 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti accedono al trattamento di CIG in deroga previo accordo con le OO.SS. L’esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni dall’invio della comunicazione preventiva non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OO.SS.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate con modalità telematica attraverso l'applicativo "SARe" presente nel portale tematico "Lavoro per Te Umbria", disponibile sul sito lavoroperte.regione.umbria.it/MyCas/login. La richiesta non potrà essere presentata prima della data dell’inizio del periodo richiesto e oltre il 30 giugno 2020. La procedura è attiva dal 1° aprile 2020.

Valle D’Aosta

La Regione Valle D’Aosta ha siglato l’accordo quadro in data 27 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono trasmettere una informativa alle OO.SS. Laddove richiesto dalle organizzazioni sindacali, verrà espletato l’esame congiunto. Tale richiesta dovrà essere presentata entro le 72 ore dal recepimento dell’informativa, decorse le quali l’esame congiunto si considererà esperito. L’esito dell’esame congiunto si conclude con un verbale, che non deve essere allegato alla procedura.

Modalità di presentazione della domanda

Il modello da utilizzare per la presentazione della domanda è reso disponibile, in formato editabile, sul sito ufficiale della Regione, alla pagina www.ohmyjob.it. La domanda, dopo essere stata compilata in ogni sua parte, deve essere trasformata in pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inviata, con gli allegati, al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione con oggetto “Domanda CIGD per COVID19 – numero p.iva- Ragione sociale”, esclusivamente all’indirizzo pec politiche_lavoro@pec.regione.vda.it. Se il datore di lavoro è sprovvisto di firma digitale o impossibilitato ad apporla, potrà stampare la domanda, apporre la firma autografa, digitalizzare il documento in formato pdf ed inviarlo, sempre tramite pec, allegando la scansione di un documento di identità in corso di validità. La procedura è attiva dal 6 aprile 2020.

Veneto

La Regione Veneto ha siglato l’accordo quadro in data 20 marzo 2020.

Procedura sindacale

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti posso accedere alla CIG in deroga previo accordo con le OO.SS. Il datore di lavoro può inviare la richiesta di consultazione alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro può presentare l’istanza di CIG in deroga allegando l’evidenza della richiesta inviata alle OO.SS., fatta salva l’entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione dall’entrata in vigore delle stesse. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro del settore privato con unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo) e per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In quest’ultima ipotesi, i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente le OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande vanno presentate online sul portale “CO Veneto”, disponibile sul sito www.cliclavoroveneto.it/cassa-integrazione-deroga.

Le domane di Cassa possono essere inviate:

- per le domande con decorrenza della CIG in deroga fino al 28/03/2020 (data di rilascio in produzione del portale aggiornato): entro 40 giorni di calendario a decorrere dal 28/03/2020;

- per le domande con decorrenza della CIG in deroga dal 29/03/2020:

 

  • entro 40 giorni di calendario dalla data di avvio della CIG in deroga per le domande che NON prevedono procedura sindacale (limitatamente al comune di Vò)
  • o entro 40 giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione sindacale per le domande che prevedono la procedura sindacale

La procedura è attiva:

- per i datori di lavoro del Veneto a partire dal 28 marzo 2020;

- per i lavoratori autonomi del Comune di Vò a partire dal 14 aprile 2020.

Trentino - Alto Adige

L’art. 22, comma 5, D.L. n. 18/2020 prevede che le risorse finanziarie dedicate alla cassa integrazione in deroga, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige che autorizzano le relative prestazioni.

Provincia autonoma di Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano ha siglato l’accordo quadro in data 31 marzo 2020.

Procedura sindacale

Ai fini della procedibilità e dell’autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda per poter accedere alle prestazioni del Fondo diretta alla sede INPS di Bolzano venga altresì inoltrata alle OO.SS. territoriali comprendente l’elenco dei lavoratori interessati.

Modalità di presentazione della domanda

I datori di lavoro presentano domanda per ottenere la rispettiva prestazione del Fondo in via telematica attraverso il Sistema Informativo reso disponibile da INPS entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà effettuare mensilmente una rendicontazione analitica del reale utilizzo del trattamento secondo la modulistica messa a disposizione dall’INPS.

Provincia autonoma di Trento

Ad oggi, la Provincia autonoma di Trento non ha siglato l’accordo quadro.

Le multi-localizzate: I datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome

In relazione ai datori di lavoro con unità produttive in cinque o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, il Decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia del 24 marzo 2020 ha stabilito che, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro (e non dalle singole Regioni o Province), secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, D.L. n. 18/2020 e nei limiti di 120 milioni di euro.

Nella successiva circolare n. 47/2020, l’INPS ha precisato le modalità di presentazione della domanda. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati.

Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate. A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS effettuata l’istruttoria ed emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Premesso quanto sopra, né il D.I. del 24 marzo 2020 né la circolare INPS n. 47/2020 hanno chiarito se i datori di lavoro con unità produttive in cinque o più Regioni o Province autonome, per accedere alla CIG in deroga, sono tenuti a sottoscrivere un accordo con le OO.SS.

Su tale questione è intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare uscita nella giornata di ieri (circolare n. 8 dell’8 aprile 2020), stabilendo che le domande di CIG in deroga, presentate dai datori di lavoro con unità produttive in cinque o più Regioni o Province autonome, devono essere corredate dall’accordo sindacale, “come previsto espressamente al comma 1 dell’articolo 22, del D.L. n. 18/2020”. L‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. Nella medesima circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2020 è stato precisato che:

- rientrano nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda;

- alla domanda di CIG in deroga deve essere allegato anche l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (cfr. foglio Excel da allegare alla domanda);

- l’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID –19 Deroga”.

In conclusione, si segnala che per i datori di lavoro con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome rimane fermo l’obbligo di rispettare le specifiche procedure individuate dalle singole Regioni / Province autonome coinvolte.

a cura di Andrea Lucà - Avv. Fieldfisher