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Covid-19: Gli accordi regionali per la CIG in deroga


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Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, “per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro” (cassa integrazione e Fondi), può essere concessa la CIG in deroga per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Questa è una delle principali novità previste dall' art. 22 del DL 17 gennaio 2020, n. 18 col quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di altri istituti del rapporto di lavoro per meglio tutelare la stabilità occupazionale. A seguire il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia ha provveduto alla ripartizione delle risorse con il Decreto 24 marzo 2020, stabilendo una procedura accentrata presso il Ministero del Lavoro nel caso in cui il datore di lavoro abbia unità produttive dislocate in cinque o più Regioni o Province autonome.

Parti sociali e Regioni hanno così proceduto con la sottoscrizione dei relativi accordi quadro per regolare  l'utilizzo della cig in deroga. Si fa presente che tali accordi, di seguito riportati, differiscono per alcuni  aspetti non secondari nella gestione dello strumento nei vari territori, come il peso dell'accordo sindacale stipulato dalla singola azienda nella concessione del provvedimento regionale.

REGIONE ABRUZZO: 

REGIONE BASILICATA: 

REGIONE CALABRIA:  

REGIONE CAMPANIA:  

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA:  

REGIONE LAZIO:  

REGIONE LIGURIA:  

REGIONE LOMBARDIA:  

REGIONE MARCHE: 

REGIONE MOLISE: 

REGIONE PIEMONTE:  

REGIONE PUGLIA:  

REGIONE SARDEGNA:  

REGIONE SICILIA:  

REGIONE TOSCANA:  

REGIONE UMBRIA:

REGIONE VALLE D'AOSTA:  

REGIONE VENETO:

PROVINCIA DI BOLZANO: