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Cassazione: in assenza di rotazione, il lavoratore in CIG ha diritto al risarcimento


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Con l’ordinanza n. 37021 del 16.12.2022, la Cassazione afferma che, nell’ipotesi in cui il datore scelga discrezionalmente i dipendenti da mettere in cassa integrazione e non ponga in essere una adeguata rotazione, il lavoratore sospeso ha diritto al risarcimento del danno.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione a zero ore.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, condannando la società al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione spettante alla ricorrente nel periodo di sospensione del rapporto e il trattamento di integrazione salariale percepito dalla stessa.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in ipotesi di ricorso alla cassa integrazione per esigenze tecnico-organizzative connesse ad una riorganizzazione, il datore non può scegliere arbitrariamente i dipendenti che intende sospendere.

In particolare, per la sentenza, al datore non è riservata alcuna discrezionalità nella scelta, dovendo egli seguire dei criteri predeterminati in base ai quali individuare i singoli soggetti da sospendere in ragione delle esigenze sottese alla richiesta di CIG.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove non venga rispettata detta prescrizione e non sia attuata la c.d. clausola di rotazione, il dipendente sospeso ha sempre diritto a far valere la responsabilità risarcitoria del datore per l’inadempimento di tale clausola.

Rinvenendo quest’ultima ipotesi nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il diritto della lavoratrice a vedersi riconosciuto il richiesto risarcimento.

A cura di Fieldfisher