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Cassazione: il dipendente ha l’obbligo di comunicare all’INPS lo svolgimento di altre attività lavorative durante la cassa integrazione


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Con la sentenza n. 3116 del 09.02.2021, la Cassazione afferma che il lavoratore in cassa integrazione può svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato, a condizione però che comunichi obbligatoriamente e preventivamente detta circostanza all’INPS, pena la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver svolto un’altra attività lavorativa remunerata nel periodo in cui era stato posto in cassa integrazione, senza aver fornito alcuna informazione in merito alla società datrice.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – ribadisce il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale ed altre attività remunerate, con conseguente riduzione dell'integrazione salariale in proporzione ai proventi del lavoro svolto.

Tuttavia, per la sentenza, condizione essenziale per il mantenimento del diritto alla fruizione della cassa integrazione è che l'ente previdenziale erogatore sia informato preventivamente dell'avvio dell'attività remunerata presso un altro datore di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, la predetta condizione risulta indispensabile, dal momento che l’ente deve poter operare i necessari controlli, al fine di evitare che vi sia un indebito arricchimento a scapito delle finanze dello Stato, che come tale può integrare gli estremi del reato di truffa aggravata.
La cassa integrazione costituisce, infatti, una forma di assicurazione sociale volta a garantire, in presenza di particolari vicende dell'impresa, un sostegno al reddito dei lavoratori: esigenza questa che verrebbe palesemente meno in caso di svolgimento di una diversa attività remunerata.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, avendo il lavoratore omesso di comunicare lo svolgimento di un altro lavoro in pendenza di CIG.

A cura di Fieldfisher