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Min. Lavoro - Decreto n. 99296 del 18.05.2017: Fondo di solidarietà Gruppo Ferrovie dello Stato.


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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n. 99296 del 18 maggio 2017 con cui il Ministero del lavoro ha modificato la disciplina del Fondo di solidarietà per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione dedicato al personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in seguito all’entrata in vigore dell’art. 26 e seguenti del D.lgs. n. 148 del 2015.

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro nonché nell’ambito di situazioni di crisi aziendale, degli interventi che:

A) favoriscano il mutamento e l’adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di percorsi formativi in processi di riconversione e/o riqualificazione professionale;

B) assicurino ai lavoratori tutele di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro mediante l’erogazione di una prestazione ordinaria, nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività;

C) prevedano un sostegno economico attraverso prestazioni straordinarie riconosciute nel quadro di processi di agevolazione all’esodo per il personale cessato perché dichiarato in esubero a seguito di riorganizzazione, ristrutturazione o crisi aziendale;

D) prevedano un sostegno economico attraverso prestazioni straordinarie “solidaristiche” volte a favorire il ricambio generazionale riconosciute ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi rispetto alla definizione dell’accordo sindacale che stabilisce modalità e criteri dell’attuazione del ricambio generazionale;

Le novità introdotte rispetto al Decreto Interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, riguardano in particolar modo la contribuzione e l’erogazione delle prestazioni.

A copertura delle prestazioni ordinarie è previsto un contributo mensile dello 0,20%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. In caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) viene versato dal datore di lavoro un contributo aggiuntivo nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. Per le prestazioni straordinarie è invece previsto un contributo mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione di cui all’art. 40 della legge n.183 del 2010.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali