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INPS – Mess. n. 802 del 17.02.2022 : Semplificazioni per il FIS e i Fondi di solidarietà


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La parte della legge di bilancio 2022 dedicata alla riforma degli ammortizzatori sociali, con i perfezionamenti apportati dal Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 ( cd. Decreto Sostegni-ter ), ha già dato luogo a diversi documenti volti ad esplicarne il significato generale e gli specifici contenuti. 

In questa prospettiva, l’Inps ha diramato il mess. n. 802 del 18.02.2022 , che fa seguito alla circ. n. 18 del 1.02.2022 e, par quanto riguarda il Ministero del lavoro, alla circ. n. 3 del 16.02.2022

Anche nel messaggio, come nei precedenti documenti, viene sottolineato che il principio ispiratore della riforma è rappresentato dal completamento del processo di universalizzazione delle tutele attuato attraverso la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo. 

Ciò, per quanto concerne il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), ha comportato che in esso dal 1° gennaio 2022, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, vengono ricompresi tutti i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che operano in settori in cui non sono costituiti Fondi di solidarietà bilaterali previsti dagli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs n. 148/2015. 

Sempre per effetto di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2022, anche i fondi di solidarietà bilaterali che saranno costituiti a partire dal 1° gennaio 2022 dovranno includere i datori a prescindere dal numero dei dipendenti; a loro volta, i Fondi bilaterali già costituiti dovranno adeguarsi a tale principio entro il 31 dicembre 2022, pena il trasferimento al FIS dei datori di lavoro del settore di riferimento del Fondo non adeguatosi nel predetto termine (art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 148/2015) . 

Ora, il messaggio sottolinea che, nelle more dell’adeguamento, i datori di lavoro, operanti nei settori coperti dai menzionati Fondi bilaterali e, al 1° gennaio 2022, non rientranti nel campo di applicazione degli stessi a causa del minimo numero dei dipendenti, dovranno temporaneamente partecipare al FIS (per cui, è da ritenere, o il Fondo di proprio riferimento provvederà all’adeguamento entro il 31 dicembre 2022 oppure i datori con un ridotto numero di dipendenti resteranno nel FIS e saranno seguiti da tutti gli altri datori di lavoro del settore). 

Il messaggio successivamente ricorda la circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 del Ministero del lavoro, fonte di alcune indicazioni destinate ad avere applicazione, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022. 

In relazione ad esse, il messaggio fornisce ragguagli operativi : 

a) informazione e consultazione sindacale: ribadito che per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015 (anche in via telematica), il messaggio, sulla scia della circolare ministeriale, sottolinea che, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, chiarisce che:

  • in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
  • la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
  • per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016;
  • nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta;

b) richieste di pagamento diretto: dopo aver richiamato le disposizioni legislative applicabili, il messaggio ribadisce che, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, le strutture territoriali dell’Inps possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

Richiamando la circolare ministeriale e sempre con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare la loro situazione trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto; 

c) valutazione dei requisiti di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS: premesso che i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del FIS possono richiedere l’assegno di integrazione salariale sia per causali ordinarie che per causali straordinarie in relazione alle dimensioni aziendali, la valutazione delle istanze di accesso all’assegno richiesto per causali ordinarie - limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti - terrà conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’assegno, per causali quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie. Di riflesso, non è richiesta la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. n. 95442/2016. 

Un ultimo paragrafo del messaggio è dedicato ai datori di lavoro operanti in settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 e ricompresi nei codici Ateco considerati nell’allegato I del d.l. n. 4/2022. 

Anche ad essi, anche se iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterali e non al FIS, il messaggio ritiene applicabili le illustrate semplificazioni. 

Fonte : INPS - Mess. n. 802 del17.02.2022