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INPS – Mess. n. 2936 del 22.07.2022 : Fondi di solidarietà e Legge di Bilancio – indicazioni sull’adeguamento dei Fondi


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Con il mess. n. 2936 del 22.07.2022 l’ INPS fornisce ulteriori precisazioni in ordine alle modifiche che il riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, disposto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( cd. Legge di Bilancio 2022 ) ha apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi di Solidarietà Bilaterali e ai conseguenti obblighi di adeguamento alle novità introdotte dalla riforma. Chiarimenti vengono forniti anche per quanto riguarda la durata delle prestazioni.  

Natura e durata delle prestazioni : 

La Legge di bilancio, modificando e integrando il D.lgs. n. 148/2015, ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022 la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro “ integrale “ nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie ( in quest’ ultimo caso ciascun Fondo dovrà valutare una possibile rimodulazione della contribuzione di finanziamento ). 

Ferma restando la durata minima dei trattamenti (13 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente e 26 settimane quelli con dimensioni superiori a 5 e fino a 15), i fondi possono garantire, a seconda della causale ordinaria o straordinaria e indipendentemente dal requisito dimensionale dei datori, prestazioni fino alle durate massime di 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO e 24 mesi per riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione; 12 mesi per crisi aziendale e 36 mesi per contratto di solidarietà nell’ambito delle causali straordinarie ( CIGS ). Resta confermato, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall'articolo 4, primo comma, del Dlgs 148/2015 (in genere 24/36 mesi nel quinquennio mobile). 

Obbligo di adeguamento e periodo transitorio : 

In relazione alle innovazioni recate all’impianto normativo di riferimento, la riforma ha previsto un termine ultimo per adeguarsi alle nuove disposizioni della riforma individuato nel 31 dicembre 2022. 

Ai fini del rispetto del predetto termine, l’ INPS precisa che la scadenza si ritiene rispettata con la sottoscrizione dell’accordo delle Parti Sociali, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato ( FESBA ) :  

Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la relativa disciplina e i conseguenti obblighi contributivi si applicano in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali che - nel semestre precedente - abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti. 

Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) che, conseguentemente, è tenuto a riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per le causali straordinarie: a tale fine il Fondo potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento. 

Sulla medesima materia Ministero del Lavoro e INPS si erano già espresse con : 

Min. Lavoro - Circ. n. 3 del 3.01.2022 : Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - prime indicazioni ;

INPS - Circ. n. 18 del 1.02.2022 : Riforma degli ammortizzatori sociali - le regole dal 1° gennaio 2022 ; 

INPS - Circ. n. 76 del 30.06.2022 : Gli aspetti contributivi della Riforma degli Ammortizzatori sociali ; 

Fonte: INPS – Mess. n. 2936 del 22.07.2022