Con la sentenza n. 14561 del 09.05.2022, la Cassazione a Sezioni Unite afferma che, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, è possibile proporre direttamente un’azione giudiziaria con cui accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto all’indennità, senza dover prima presentare una nuova domanda amministrativa all’INPS.
Il fatto affrontato
Un cittadino cita in giudizio l’INPS per avergli revocato l’indennità di accompagnamento dopo aver accertato che non sussistevano più i necessari requisiti sanitari.
La Corte d’Appello rigetta il ricorso, sul presupposto che la domanda giudiziaria di ripristino non dava luogo all’impugnazione della revoca, ma all’accertamento di un diritto che, come tale, richiedeva la presentazione di una nuova domanda amministrativa all’INPS.
La sentenza
Le Sezioni Unite della Cassazione rilevano che, in caso di revoca di una misura assistenziale, la necessità di una nuova domanda amministrativa è ravvisabile solo nell’ipotesi in cui, successivamente alla revoca stessa, siano sorti ulteriori presupposti per il riconoscimento della prestazione.
Diversamente – continua la sentenza – qualora si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, un nuovo accertamento in sede amministrativa sarebbe un mero duplicato dell’azione appena conclusa da parte dell’Istituto.
Secondo i Giudici di legittimità, ragionando al contrario si finirebbe per precludere, in contrasto con i principi dettati degli artt. 24 e 113 della Costituzione, la possibilità di ottenere una piena tutela giurisdizionale del diritto vantato dal cittadino.
Su tali presupposti, la Suprema Corte – accogliendo il ricorso – enuclea il seguente principio di diritto: “Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”.
A cura di Fieldfisher