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Senato - Reddito di cittadinanza e “quota 100”: ultima discussione prima della conversione


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Sta volgendo al termine l’iter di conversione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e “ quota 100 “ ( disegno di legge A.S. n. 1018-B ).

Il DDL è stato trasmesso alla Commissione Lavoro del Senato nella serata del 22 marzo per essere successivamente discusso nella giornata di lunedì 25 marzo. Ora, il provvedimento, concluso l’esame, è stato rinviato all’aula per l’approvazione delle numerose modifiche riguardanti diversi aspetti della disciplina ( Dossier di documentazione del Centro Studi Senato ), le principali riguardano:

Art. 1 – Sono stati elevati i limiti massimi del patrimonio mobiliare e i parametri della scala di equivalenza per determinare l’importo del RDC dei nuclei familiari con componenti che versano in situazione di disabilità grave o di non autosufficienza;

Art. 4 – Modifiche sono state apportate sulle condizioni e gli obblighi inerenti gli esoneri e i relativi soggetti coinvolti; sulla stipula del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale con l’indicazione delle tempistiche; oltre alla convocazione da parte dei Centri per l'impiego e il coordinamento a livello territoriale dei servizi comunali competenti per il contrasto della povertà;

Art. 5 – E’ stata prevista la possibilità che la domanda del Reddito di Cittadinanza sia presentata anche presso gli istituti di patronato e assistenza sociale;

Art. 6 – Incremento della dotazione finanziaria assegnata alla Guardia di Finanza;

Art. 7 – Aumento del contingente di personale adibito ad attività di vigilanza sulla normativa in materia di lavoro dell’ Arma dei Carabinieri;

Art. 7 - ter – Sono state introdotte nuove ipotesi di sospensione del reddito di cittadinanza;

Art. 12 – E’ stata prevista l’adozione da pare del Ministero del Lavoro di un Piano Strategico triennale per il potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive- Al contempo sono state autorizzate Regioni, Province autonome e non a procedere con nuove assunzioni.

Trova conferma la cd. “ quota 100 “, cioè la possibilità di pensionamento anticipata con almeno 62 anni di età e 38 di contributi ( art. 14, commi 1-10 ). Prevista inoltre la proroga di istituti già esistenti come APE Sociale e Opzione Donna ( art. 16 e 18 ) e e l'esclusione, ricorrendo determinate circostanze, dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti contributivi previsti per l'accesso al pensionamento anticipato.

Con l’articolo 20 del provvedimento, rubricato “Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione” sono state, poi, dettate disposizioni per il riscatto in tutto o in parte, dei periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso non soggetti all’obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro ( vedi circ. INPS n. 36 del 5.03.2019 ).

 a cura delle Redazione