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Senato: Cura Italia – Novità in materia di ammortizzatori sociali


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In data 9 aprile 2020, l'Aula del Senato ha approvato con modifiche il D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto “ Cura Italia ”). Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il prossimo 16 maggio, è all'esame della Camera dei Deputati. Qui di seguito le principali novità sui nuovi ammortizzatori sociali: 

[ Senato - DDL di conversione " Cura Italia ]

A. Trattamento ordinario di integrazione salariale e gli assegni ordinari dei Fondi

Il testo, approvato dal Senato in data 9 aprile 2020, introduce alcune novità sul nuovo trattamento ordinario di integrazione salariale e sui nuovi assegni ordinari dei Fondi. 

Tra le novità, la più importante è l’eliminazione dall’art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020, della procedura sindacale (comunicazione preventiva ed esame congiunto entro i 3 giorni successivi) richiesta per la fruizione dei predetti nuovi trattamenti di integrazione salariale.

I datori di lavoro che non hanno avuto ancora accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e assegni ordinari dei Fondi), potranno, quindi, procedere direttamente con la richiesta dei medesimi trattamenti senza attivare la consultazione sindacale.

Per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo') nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, il nuovo art. 19, comma 10-bis, D.L. n. 18/2020 prevede, poi, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale ''emergenza COVID-19'' per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.

Il predetto assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale aggiuntivo è riconosciuto, per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, anche quando alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario.

B. Cassa integrazione in deroga

Anche la disciplina della nuova cassa in deroga è stata modificata dal provvedimento approvato al Senato in data 9 aprile 2020.

Fra i datori di lavoro non obbligati a stipulare un accordo sindacale si fanno rientrare anche coloro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel nuovo art. 22 D.L. n. 18/2020 si dà, poi, copertura legislativa al Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, il quale, in relazione ai datori di lavoro con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, ha stabilito che, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro (e non dalle singole Regioni o Province autonome), secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, D.L. n. 18/2020 e nei limiti di 120 milioni di euro.

Per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo') nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, il nuovo art. 22, comma 8-bis, D.L. n. 18/2020 prevede poi la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

Al di fuori della misura riguardante i comuni delle cd. “zona rossa”, il nuovo art. 22, comma 8-quater, D.L. n. 18/2020 attribuisce, infine, alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, la possibilità di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a quattro settimane, autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

Per il finanziamento dei trattamenti aggiuntivi le risorse, già assegnate dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, sono incrementate di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

C. Norma di “interpretazione autentica”

Il provvedimento approvato al Senato in data 9 aprile 2020 aggiunge un nuovo articolo al D.L. n. 18/2020 (art. 19-bis) in cui è contenuta una norma di “interpretazione autentica” in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine.

Sulla base del nuovo art. 19-bis D.L. n. 18/2020, i datori di lavoro, che accedono ai nuovi ammortizzatori sociali istituiti dal Decreto “Cura Italia”, possono procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, comma 1, lett. c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Nello specifico, la deroga all’art. 20, comma 1, lett. c), e all’art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, consente di ritenere validi i rinnovi e le proroghe dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, anche se disposti durante un periodo di cassa integrazione.

Stando a quanto previsto dal medesimo art. 19-bis D.L. n. 18/2020, nei periodi interessati dai nuovi ammortizzatori sociali, non trova poi applicazione il divieto - posto dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 - secondo il quale il datore di lavoro, prima di procedere al rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, è tenuto ad attendere 10 giorni, se il precedente contratto era di massimo 6 mesi, o di 20 giorni, se il precedente contratto era superiore ai 6 mesi.

Avv. Andrea Lucà - Fieldfisher