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Legge 5 maggio 2023 n. 5 : IL Decreto Flussi è convertito in Legge


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È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la Legge 5 maggio 2023 n. 5, di conversione del decreto Legge n. 20/2023, recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.»

ll decreto flussi per il prossimo triennio contiene misure che inaspriscono le pene per le persone che tentano di arrivare in Italia irregolarmente via mare e altre che rendono più complesso rimanere in Italia per chi riesce a raggiungere il nostro Paese. 

Viene istituito un nuovo reato collegato a morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, con pene dai 20 ai 30 anni di carcere, che dovrebbe fungere da deterrente per le persone che guidano le imbarcazioni su cui arrivano migranti e richiedenti asilo. 

Il Decreto ha introdotto nuovi obblighi per il datore di lavoro fin dalla fase pre-assuntiva. Prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro, è necessaria una verifica, presso il Centro per l'Impiego competente, in merito alla disponibilità di lavoratori già presenti in Italia a ricoprire la stessa posizione per cui si ha l'intenzione di procedere a nuova assunzione. E richiesta inoltre l' asseverazione di un professionista  dei professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l’assunzione di cittadini non comunitari residenti all’estero. 

Tutte misure che certamente rallentano sotto il profilo amministrativo il rilascio del permesso ma che al contempo garantiscono per l'effettiva esigenza di manodopera del datore di lavoro. 

Per alcune specifiche categorie di lavoratori, la L. 50/2023 ha previsto invece procedure più snelle di ingresso con quote extra rispetto a quelle previste dal DL Flussi.

La formulazione dell'art. 3, integrata in sede di conversione, amplia il novero dei lavoratori con diritto di prelazione e accesso al di fuori delle quote di ingresso individuate dal DL Flussi. In precedenza la prelazione era riconosciuta per i lavoratori che avevano svolto, nei propri Paesi di origine, corsi di formazione o istruzione approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'assunzione avveniva attingendo ad apposite liste seguendo la procedura ordinaria per il nulla osta al lavoro. In risposta ai concreti fabbisogni occupazionali espressi dalle imprese, la Legge di conversione ha previsto, per il solo 2023 e 2024, la possibilità per le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, presenti presso il Consiglio Nazionale dell' Economia e del lavoro ( CNEL ), di concordare con organismi formativi o operatori dei servizi per il lavoro programmi di formazione professionale per la selezione di lavoratori direttamente nei paesi di origine. Al termine dei corsi i lavoratori possono fare ingresso nei tre mesi successivi ed essere assunti senza la preventiva verifica dei fabbisogni occupazionali presso i Centri per l' Impiego. 

Quote dedicate potranno poi essere riconosciute anche in favore apolidi e  rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito [art. 1, comma 5-bis] . 

La Legge di conversione prevede ulteriori casistiche di ingresso fuori dalle quote previste dal DL Flussi 2023 per gli stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. La fattispecie, prevista allart. 1, comma 5-ter , si aggiunge a quella già presente nel Testo Unico sull’ Immigrazione che riserva quote d’ingresso ai cittadini stranieri provenienti da paesi che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione. 

In merito alla cd. " protezione speciale ", la nuova norma sopprime la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso per calamità e quello per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Riguardo ai divieti di espulsione e respingimento viene soppressa la possibilitò di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale, ove ne ricorrano i presupposti, quando sia stata presentata domanda per un'altra tipologia di permesso di soggiorno. Inoltre, il rientro nel Paese di origine, anche di breve durata, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario, diventa condizione per la cessazione dello status di rifugiato e del godimento della protezione sussidiaria.

Fonte: Gazzetta Ufficiale