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Lavoratori fragili : Prorogate le tutele ad eccezione della quarantena non indennizzabile


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È stata pubblicata la Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

In sede di conversione del Decreto Green Pass (D.L. 6 agosto 2021, n. 111), sono state prorogate alcune tutele in favore dei lavoratori fragili. 

In particolare, la legge di conversione ha introdotto l'art. 2 ter che ha prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 le previsioni che consentiranno ai lavoratori fragili di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o, come ultima alternativa, lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto [ art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020 ( cd. Decreto Cura Italia ), convertito in legge n. 27/2020 ]. 

L’assenza dal servizio torna ad essere equiparata al ricovero ospedaliero, a condizione che lo stato di fragilità venga attestato con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali. Resta fermo il tetto massimo indennizzabile pari a 180 giorni nell’anno solare. Il limite di spesa a carico dello Stato è stato incrementato per l’anno 2021 da 282,1 a 396 milioni di euro appositamente per questa proroga. Qualora dal monitoraggio delle domande dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa, l’ INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

E’ rimasto, invece, irrisolto, il nodo della copertura finanziaria per gli eventi di quarantena verificatisi nel corso del 2021 in mancanza della quale nessuna indennità è riconosciuta dall’INPS, anche con effetto retroattivo. L’ ente previdenziale nei primi giorni di agosto aveva comunicato che, stante la “ mancanza di appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell’art. 26 del DL Cura Italia e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’ Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso “ ( mess. n. 2842 del 6.08.2021 ). Pertanto, qualora dovesse emerge uno sforamento del tetto di spesa di 663,10 milioni di euro previsto per l’anno corrente, i datori di lavoro che hanno anticipato le somme in questione in busta paga e poi compensato tali somme nelle denunce contributive potranno vedersi richiedere la restituzione da parte dell’ INPS.