Camera dei Deputati

Stampa

DL Agosto prossimo alla conversione. Le novità per lavoro e previdenza


parlamento
icona

Il Senato della Repubblica, in data 6 ottobre 2020, ha approvato il disegno di legge ( DDL 1925 ), d’iniziativa del Governo, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. 

A seguito di alcuni emendamenti apportati al testo iniziale del decreto, le misure in materia di lavoro e previdenza, nella versione approvata dal Senato e prima dell’intervento della Camera dei Deputati, riguardano, in particolare, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile; la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro.

Leggi anche:

• Decreto Agosto: novità in materia di contratti a termine;
• Decreto Agosto : “ Blocco ” o “ sblocco ” dei licenziamenti - disposizioni non chiare;

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, si prevede, in particolare:

  • una nuova disciplina che azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina dettata dal decreto cura Italia n. 18 del 2020. Esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, si prevede la concessione di un massimo di diciotto settimane dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e di assegno ordinario, divise in due tranche di 9 settimane;
  • il riconoscimento delle seconde nove settimane è subordinato alla previa autorizzazione delle prime nove e al decorso del periodo così già autorizzato (senza tener conto del fruito). Il riconoscimento delle seconde nove settimane determina l'obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro qualora abbia avuto, nel primo semestre del 2020, una riduzione del fatturato aziendale inferiore al 20 per cento (art. 1);
  • il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) per una durata massima di 50 giorni, nell'ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1, co. 8);
  • la possibilità, per i datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - che nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro, perché residenti o domiciliati nelle cosiddette zone rosse -, di accedere ai suddetti trattamenti che possono essere concessi – entro un determinato limite di spesa – con riferimento a periodi compresi nell'arco temporale summenzionato e per un massimo di quattro settimane (art. 19);
  • la possibilità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con una retribuzione lorda, riferita alla stagione sportiva 2019-2020, non superiore a 50.000 euro, di accedere alla CIG in deroga per un periodo massimo di nove settimane nel caso in cui la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020 (art. 2);
  • esclusivo riferimento del trattamento di integrazione salariale per il settore aereo alle aziende in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso del 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo in sede governativa (art. 20);
  • proroga di due mesi della fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto Rilancio (art. 5).

In conseguenza delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica, risultano previsti i seguenti sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro:

-un esonero contributivo parziale in favore di datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) che non richiedono prestazioni di integrazione salariale per periodi compresi tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Tale esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e fruibile per un periodo massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020 (art. 3);

-un esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, fruibile per un periodo massimo di sei mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 6);

-un esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi (art. 7);

-un esonero contributivo parziale - per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico - operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). il beneficio in esame si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI (art. 27); 

A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto proroga le indennità già riconosciute in favore di determinate categorie di lavoratori dai decreti Cura Italia e Rilancio e ne introduce di nuove. In particolare, viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (art. 9, co. 1);
  • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 9, co. 2, lett. a);
  • ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (art. 9, co. 2, lett. b));
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 15 agosto 2020 (art. 9, co. 2, lett. c);
  • agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro (art. 9, co. 2, lett. d);
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (tale fattispecie è l'unica prevista per la precedente indennità di marzo 2020), o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (art. 9, co. 4); 
  • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (art. 9, co. 5);
  • un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore dei lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 10); 
  • un'indennità pari a 600 euro per il mese di giugno 2020 per i titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A. (art. 12);
  • un'indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio ai professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (art. 13);
  • fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione Sicilia che cessino di percepire l'indennità NASpl (art. 1-bis);
  • fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 (art 1-ter);

Alcune disposizioni introducono il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile in favore:

  • dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o in occasione di talune attività sportive. Qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, i medesimi soggetti hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, con relativa indennità pari al 50% della retribuzione (art. 21-bis) ; 
  • fino al 30 giugno 2021 e anche in assenza degli accordi individuali, dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile (art. 21-ter);
  • dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, dei soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (26 co. 1-bis, cpv. 2-bis);
  • del personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche (art. 32, co 3-bis).

Viene inoltre specificato che nel settore pubblico la modalità agile è una delle modalità (e non la sola modalità) ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 26, co. 1- quinquies).

Il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e collettivo viene prorogato limitatamente ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti. Le suddette preclusioni non trovano applicazione in ipotesi determinate (art. 14).

Si dispone che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, sempre in deroga alla presenza delle specifiche causali richieste dalla normativa vigente, eliminando contestualmente la condizione finora prevista in base alla quale i suddetti contratti oggetto di proroga o di rinnovo dovevano essere quelli attivi al 23 febbraio 2020 (art. 8, co. 1). Per quanto concerne i contratti di somministrazione, nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, si sopprimono i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (art. 8, co. 1-bis).

In materia previdenziale risulta inoltre disposto:

  • l'incremento dell'assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (cd. incremento al milione) deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni) (art.15);
  • la riapertura dei termini per le domande di pensionamento anticipato da parte di lavoratori poligrafici: qualora tali termini siano scaduti dopo il 31 gennaio 2020, la suddetta domanda può essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 27, co. 3-bis);
  • l'applicazione nei confronti dei marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca del trattamento previdenziale e assistenziale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (art 10-bis).

In tema di sorveglianza sanitaria, viene prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 il termine fino a cui per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero (art. 26, co. 1-bis, cpv. 2); per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, viene disposto che non è computabile ai fini del periodo di comporto il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (art. 26, co. 1-quinquies).

Ulteriori disposizioni riguardano:

  • l'istituzione del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi, con una dotazione di 3 mln di euro annui dal 2020 (art. 22);
  • l'incremento di 500 milioni di euro del Fondo nuove competenze (art 4);
  • l'incremento di 500 milioni di euro le risorse a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (art. 16);
  • l'incremento di 20 milioni di euro annui dal 2020 le risorse per il finanziamento degli istituti di patronato (art.18). 

Fonte: Camera dei Deputati