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DDL C. 503 – La proposta per l’abrogazione delle agevolazioni ai sindacati e partiti


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Il 29 gennaio scorso è iniziato l’esame in seno alla XI Commissione Lavoro, in sede referente, della proposta di legge DDL C. 503 per l’abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252 avente ad oggetto la “Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione” (comunemente nota come “Legge Mosca” dal nome dell’allora proponente).

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Il testo normativo, oggetto del DDL C. 503, prevede un regime contributivo agevolato per le categorie di soggetti che abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Tale agevolazione presuppone la sussistenza di due requisiti: 

  • l’attività lavorativa oggetto di contribuzione sia stata retribuita e sia stata prestata con carattere di continuità e prevalenza,
  • i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale o in altre forme di previdenza sostitutiva o, in alternativa, che abbiano dato luogo ad esclusione ed esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtu' della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.

Nella relazione illustrativa della proposta, vengono evidenziate le criticità connesse a questa legge.

Nel testo del provvedimento contestato si legge che il beneficio è concesso a fronte di una domanda corredata da una dichiarazione rilasciata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni, attestante il periodo attività, nonché la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato e la retribuzione percepita, il contratto collettivo di lavoro di riferimento o le tabelle retributive (ex art. 2 co. 2).

In primo luogo il proponente del DDL C. 503 evidenzia come i criteri siano inadeguati ai fini dell’attribuzione del contributo previdenziale. L’inadeguatezza ha spesso condotto all’accertamento di dichiarazioni attestanti false attività. Numerose Procure italiane sono state investite del compito di indagare per i reati di truffa e falso ideologico. In molti casi i procedimenti avviati si sono, poi, conclusi con la condanna dei beneficiari del trattamento agevolato ex Legge Mosca per i suddetti reati.

Oltre che l’inadeguatezza dei criteri, il proponente ne evidenzia l’irragionevolezza.

La legge Mosca privilegia una determinata classe di persone a svantaggio di altre. Riconosce agevolazioni a categorie, la cui attività lavorativa non è accertabile, a danno di altre categorie di lavoratori che hanno versato contributi in forza di attività realmente prestata.

A parte si evidenzia l’ingente costo per l’erario stimato, ad oggi, in 12,5 miliardi di euro.

Si ritiene doveroso segnalare che in seno alla XI Commissione lavoro, sede referente, è stato osservato che la legge, ancorché oggetto di passate strumentalizzazioni, non possa oggi essere oggetto di abrogazione, stante l’importanza del fine ultimo perseguito: la promozione e la tutela dell'attività di rappresentanza politica e sindacale.

Alla data del presente tale proposta di legge risulta inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2020. Se ne attendono quindi gli sviluppi.

Fonte: Camera dei Deputati - DDL C. 503