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DDL C.503 – Audizione CNEL sull’abrogazione delle agevolazioni per sindacati e partiti


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Il 18 febbraio u.s. la Commissione Lavoro, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 503 Rizzetto, avente ad oggetto l’abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, ha svolto l’audizione informale del CNEL.

In tale sede il Presidente del CNEL Tiziano Treu ha preliminarmente osservato che la legge n. 252/1974 (nota anche come Legge Mosca, dal nome del suo proponente) aveva l’obiettivo di sanare la condizione dei lavoratori che avendo svolto attività lavorativa alle dipendenze di partiti politici, sindacati, istituti di Patronato e associazioni del movimento cooperativo, necessitavano di recuperare la contribuzione previdenziale.

La legge venne emanata con finalità coerenti con il complessivo assetto costituzionale, in particolare con il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 51, in virtù dei quali è riconosciuto il diritto ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Peraltro la tutela dell’attività sindacale ha una sua copertura costituzionale nell’art. 39 co. 1 dove si afferma il principio della libertà sindacale.

Stante la premessa non si può negare che la legge de quo – al pari di tutti gli strumenti legislativi che manchino di definizioni chiare e univoche e di previsioni sanzionatorie – sia stata oggetto di strumentalizzazioni che sono andate oltre le reali intenzioni del nostro legislatore. Peraltro anche l’assenza di strumenti di controllo in capo all’ente erogatore, l’INPS, ha concorso nel favorire la distorsione dello strumento normativo.

Tuttavia, fermo restando queste osservazioni, il Presidente CNEL evidenzia che le disposizioni normative susseguitesi nel tempo “potrebbero, già, aver determinato una abrogazione tacita della cd. Legge Mosca” fermo restando che da tempo essa non è più operativa.

Sulla base di queste considerazioni, conclude nel senso che la scelta di abrogare espressamente una norma che non opera più nel nostro ordinamento “appare una decisione di ordine politico, neutrale sotto il profilo tecnico e di incidenza sull’attuale impianto normativo”.

Fonte: CNEL