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Camera Deputati – DDL A. C. 1266 : Riforma in materia di sicurezza sul lavoro


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Presentato il 15 ottobre 2018 e attualmente in corso di esame presso la Commissione XI Lavoro, il DDL A.C. 1266 affronta un tema sempre di attualità: sicurezza sul lavoro, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il DDL A.C. 1266 - d’iniziativa dei deputati Speranza, Fornaro, Epifani – introduce disposizioni volte a distinguere in modo ancora più marcato le funzioni di controllo, proprie dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, da quelle di consulenza e prevenzione proprie dell’INAIL. Viene demandata, poi, ad apposito decreto interministeriale la predisposizione di un piano per l’assunzione di ispettori del lavoro. Inoltre è prevista un ulteriore modifica al meccanismo di oscillazione del tasso di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Su quest’ultimo punto la Legge di Bilancio 2019 ha operato, a quasi 20 anni dall’ultimo aggiornamento, una riforma delle tariffe per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a cui si è data attuazione con tre decreti interministeriali del 27 febbraio 2019.

Tornando al contenuto del DDL A.C. 1266, questo apporta modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con 5 articoli:

L'articolo 1 del DDL A.C. 1266 - aggiungendo il comma 8-bis all'articolo 8 del D.Lgs. 81/2008 – interviene nell'ambito del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione), disponendo che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali invii una relazione semestrale alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal SINP. Come riportato nella Relazione illustrativa, tale previsione si rende necessaria in ragione della carenza di documenti o notizie in merito alla predetta attività (comma 1, lett. c)).

Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro è stato istituito dall'art. 8 del D.Lgs. 81/2008, con lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Il SINP è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dall'INAIL, con il contributo del CNEL. Al suo sviluppo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: il quadro produttivo ed occupazionale; il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere; il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; il quadro degli interventi di prevenzione e di vigilanza delle istituzioni preposte; i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL. Le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati sono disciplinate dal DM 25 maggio 2016, n. 183. Viene, inoltre, previsto che anche le associazioni (in aggiunta agli organismi paritetici e agli istituti di settore a carattere scientifico) concorrano allo sviluppo del SINP (comma 1, lett. a)).

Gli articoli 2 e 3 introducono disposizioni dirette a distinguere le funzioni di controllo (proprie dell'Ispettorato nazionale del lavoro), da quelle di consulenza e prevenzione (proprie dell'INAIL).

L'articolo 2, modificando il D.Lgs. 149/2015, interviene nell'ambito dei compiti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). In particolare:

• specifica che tra le attività ispettive attribuite all'Ispettorato (già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL) rientrano anche quelle relative alla vigilanza sull'applicazione delle misure e delle prescrizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro e che le attività di prevenzione e di consulenza rientrano nella competenza dell'INAIL (comma 1, lett. a));

• inserisce tra le funzioni dell'Ispettorato gli accertamenti sulla regolarità, sui requisiti e sulle modalità dei rapporti di lavoro e sulla dinamica degli infortuni (in luogo di quelli attualmente previsti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro) (comma 1, lett. b), n. 1);

• dispone che, nell'ambito delle azioni volte al contrasto del lavoro sommerso, l'Ispettorato svolge attività di vigilanza e controllo (non di prevenzione e promozione della legalità come attualmente previsto), eliminando, contestualmente, il riferimento all'articolo 8 del D.Lgs. 124/2004 che disciplina l'attività di prevenzione e promozione presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale (comma 1, lett. b), n. 2)

Conseguentemente, l'articolo 3 del DDL A.C. 1266, modificando il richiamato articolo 8 del D.Lgs. 124/2004, attribuisce all'INAIL (e non al personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, come attualmente previsto) il compito di organizzare le attività di prevenzione e promozione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, svolte presso i datori di lavoro e volte a garantire il rispetto della normativa, in particolare in materia di lavoro e previdenza.

Inoltre, vengono posti in capo all'INAIL anche l'obbligo di fornire indicazioni operative sulla corretta attuazione della normativa lavoristica e previdenziale, nel caso in cui rilevi inosservanze o applicazioni non corrette, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, nonché l'attività di informazione e di aggiornamento proposta nei confronti di enti, datori di lavoro e associazioni, da svolgersi, a cura e spese di questi ultimi soggetti, attraverso apposite convenzioni.

Il richiamato art. 8 del D.Lgs. 124/2004 ha introdotto una nuova tipologia di attività, definita di promozione e prevenzione, svolta dal personale ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro ai fini dell'osservanza delle disposizioni in materia lavoristica e previdenziale, anche in concorso con i CLES e le Commissioni regionali e provinciali per l'emersione del lavoro non regolare. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'articolo 4 interviene sul meccanismo di oscillazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, introducendo, per il triennio 2019-2021, una ulteriore riduzione del tasso medio del premio applicabile all'impresa, a determinate condizioni, in relazione al numero di lavoratori presenti nella stessa e aggiuntiva rispetto alle agevolazioni attualmente previste in materia.

Sul punto, la Relazione illustrativa evidenzia come l'attuale modello assicurativo si basi sul principio secondo il quale il lavoro genera rischi e danni, nonché su un sistema di incentivazione della prevenzione attraverso un meccanismo di bonus/malus (oscillazione del tasso aziendale per andamento infortunistico) "che ha dimostrato nel tempo la sua sotanziale inadeguatezza", e che, sempre secondo la Relazione, ha portato qualche datore di lavoro ad omettere la denuncia di infortuni o malattie professionali non particolarmente gravi. "In tale scenario, un meccanismo come quello attualmente in vigore, fondato sull'oscillazione del tasso (in virtù della quale il premio è proporzionato all'entità del danno), finisce per rendere più costoso il sistema nel suo complesso. Viceversa, prevedendo almeno temporaneamente un sistema che dia sostegno, per mezzo di una riduzione dei tassi, alle imprese che investono in prevenzione e sicurezza si otterrebbe l'effetto di una riduzione del costo complessivo del sistema, poiché i lavoratori sarebbero esposti a rischi minori e i datori di lavoro avrebbero meno problemi a causa della denuncia dell'infortunio, e nel contempo potrebbe generarsi un apporto virtuoso alla crescita per il mondo del lavoro".

In particolare, secondo il comma 1, il beneficio spetta alle imprese attive da più di due anni, con meno di 50 dipendenti, inquadrate nelle gestioni industria e artigianato, nonché alle imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno, attraverso una riduzione aggiuntiva del tasso medio della tariffa dei premi assicurativi dovuti all'INAIL in misura fissa non inferiore al 15 per cento. L'individuazione dei requisiti e della misura della riduzione è demandata ad apposito decreto interministeriale (per l'emanazione del quale il comma 5 non fissa un termine). Per il godimento della suddetta riduzione (comma 2): 

  • non devono risultare violazioni da parte dell'impresa della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, né degli adempimenti contributivi e assicurativi;
  • nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di riduzione e per il primo anno di applicazione della misura, l'impresa deve aver realizzato interventi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, aggiuntivi rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti (in attuazione degli indirizzi operativi e tecnici che l'INAIL adotta e pubblica entro il 30 novembre di ogni anno per il periodo di vigenza).

L'INAIL valuta la conformità delle domande presentate e, in caso di accoglimento, il comma 4 riconosce, per un periodo massimo di 36 mesi, un esonero contributivo totale (pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del lavoratore) in favore delle imprese che assumono, negli anni 2019 e 2020, lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (di cui al D.Lgs. 23/2015) o stabile (ai sensi dell'art. 18 della L. 300/1970), mediante patto individuale o accordo collettivo.

La disposizione sembra quindi riconoscere il suddetto sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anche se effettuate con contratto senza tutele crescenti, qualora le parti (mediante accordo individuale o collettivo) optino per l'applicazione dell'articolo 18 della L. 300/1970 ante le modifiche introdotte dal D.Lgs. 23/2015 (cfr. punto 2 Circ. n. 40 del 2.03.2018). Sul punto, si ricorda, infatti, che il richiamato D.Lgs. 23/2015, attraverso l'introduzione del nuovo contratto a tutele crescenti, ha contestualmente introdotto una nuova disciplina delle conseguenze dei licenziamenti illegittimi, individuali e collettivi, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente alla sua entrata in vigore, eliminando ogni possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamenti economici e circoscrivendola nel caso di licenziamenti disciplinari. In quest'ultimo caso la reintegrazione del lavoratore sarà possibile solo nel caso di insussistenza del fatto materiale, direttamente dimostrata in giudizio.

La fissazione delle modalità di fruizione dell'esonero è demandata dal comma 6 ad apposito decreto interministeriale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. L'INAIL inoltre provvede (commi 7 e 8): 

  • al monitoraggio trimestrale degli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta riduzione aggiuntiva;
  • con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla predisposizione degli indirizzi operativi per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 si provvede (commi 9 e 10): 

  • per quanto riguarda la riduzione aggiuntiva dei premi INAIL, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il biennio 2019-2020 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 1, c. 5, del D.Lgs. 81/2008), nonché mediante l'aumento dell'importo della tariffa dei premi assicurativi dovuti all'INAIL a carico dei datori di lavoro che non osservano le norme di prevenzione, fermo restando l'equilibrio di bilancio dello stesso Istituto;
  • per quanto riguarda l'esonero contributivo di cui al comma 4, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al medesimo comma 4.

L'articolo 5 demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la predisposizione di un piano pluriennale di assunzioni di ispettori del lavoro, da attuare a decorrere dal 2019.

Si segnala che la disposizione non fissa un termine per l'emanazione del decreto

ACDR