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Super Green Pass : tutte le misure del decreto.


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\Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri, ha dato il via libera al Decreto che rafforza le misure anti Covid con la previsione del “ super green pass “. La misura transitoria, sarà valida per le festività natalizie nel periodo dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022 e permetterà l’accesso, in zona bianca e gialla, a spettacoli presso cinema e teatri, bar e ristoranti ( solo al chiuso ), discoteche e cerimonie pubbliche nonché in palestre, impianti sciistici e eventi sportivi. [ BOZZA DEL DECRETO ]

Condizioni di rilascio – Dal 6 dicembre il green pass rinforzato potrà essere rilasciato solo in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19 mentre i tamponi resteranno efficaci solo per accedere al lavoro e alle attività considerate essenziali. 

Durata – E’ prevista la riduzione della validità del green pass da 12 a 9 mesi. La Certificazione verrà rinnovata per 9 mesi con la terza dose “ booster “. 

Mezzi pubblici – Per l’utilizzo del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario regionale e interregionale o per alloggiare in strutture ricettive è previsto l’obbligo di esibizione del vecchio green pass, ossia quello ottenibile con il tampone negativo. 

Stadi, cinema e teatri – Qualora dovesse mutare l’andamento dei contagi con il passaggio da zona bianca a gialla o arancione, la capienza di stadi, cinema, teatri e discoteche resteranno immutate per i possessori di super green pass. 

Tamponi - Ai fini del green pass sono confermate sia le tipologie che la durata dei test. Il certificato resta valido in caso di un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti. 

Richiamo booster – Il richiamo per la terza dose è anticipato e avverrà non più a sei mesi ma a 5. 

Mascherine e altre misure – Il decreto non interviene sul punto e, pertanto, restano in vigore le disposizioni precedentemente impartite. In zona bianca la mascherina non è obbligatoria all'aperto, ma va indossata in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti. È invece obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. 

Estensione dell’obbligo vaccinale - Dal 15 dicembre la vaccinazione obbligatoria viene estesa a personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e personale del soccorso pubblico. 

L’obbligo vaccinale, già vigente per il personale sanitario e delle RSA, è esteso anche alla terza dose “ booster “. 

Nei casi in cui venga accertato il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, i responsabili potranno invitare i lavoratori a provvedere alla vaccinazione entro venti giorni. Decorso tale termine potrà scattare il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa e della retribuzione. Restano escluse conseguenze sul piano disciplinare ed è confermato il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Per i sanitari non vaccinati, il provvedimento stabilisce che non sarà più possibile, da parte del datore di lavoro, l’adibizione a mansioni diverse. 

Controlli rafforzati - Il decreto prevede un rafforzamento del sistema dei controlli. Entro tre giorni dall'entrata in vigore del decreto, i prefetti dovranno sentire il Comitato provinciale ordine e sicurezza ed entro cinque giorni adottare il nuovo piano di controlli, a livello provinciale, coinvolgendo tutte le forze di polizia. Si tratta di controlli "costanti" di cui le Prefetture sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell'Interno.