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Legge europea 2020: professionisti e lavoratori UE più liberi di circolare


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ll Consiglio dei Ministri n. 59 del 29 luglio 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2019-2020.

Come noto, il disegno di legge interviene di anno in anno con misure ad ampio spettro necessarie per l’adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti dall’UE nei settori più disparati. Sono diverse le disposizioni che intendono rispondere alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea in materie di qualifiche professionali e libera circolazione dei lavoratori.

Al fine di garantire la libera circolazione dei lavoratori, dei professionisti e dei servizi, superando una serie di procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea verranno adottate disposizioni per :

• Implementare la cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali promuovendo la piena collaborazione tra Stati membri ospitanti e quelli di origine del richiedente. Le disposizioni sono finalizzate al superamento della procedura di infrazione UE n. 2018/2175 relativa al mancato recepimento dell’art. 57-ter della direttiva 2005/36/UE ( Direttiva Qualifiche );

• Riconoscere i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale da tutti i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea e non solo dagli italiani, come oggi previsto dal DL n. 206/07 di attuazione della direttiva 2005/36/CE ( procedura di infrazione UE 2018/2295 );

• Ridurre i controlli sistematici sulla veridicità delle informazioni fornite dal richiedente in ordine all’attività lavorativa che il lavoratore o il prestatore di servizi intende svolgere nello Stato Membro, limitando le verifiche al “ motivato dubbio infondato “ ( la disposizione rimedia al non corretto recepimento dell’art. 50 parag. 3 della direttiva 2005/36/UE ). In ossequio al principio di proporzionalità i controlli sul carattere temporaneo e occasionale dei sevizi prestati nel caso di attività stagionali verranno anch’essi limitati ai soli casi di dubbi fondati.

• Con il recepimento dell’art. 5, parag. 1 della direttiva 2005/36/UE viene introdotto il divieto di esigere lo svolgimento di un anno della professione nello Stato di origine, nell’ipotesi in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento;

• Con il recepimento dell’art. 5, parag. 3, per le prestazioni di servizi l’applicazione delle norme professionali verrà limitata solo a quelle direttamente connesse alla qualifiche professionali, escludendo l’applicazione dell’intera regolamentazione che disciplina l’attività professionale.

ACDR