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I nuovi obblighi informativi in capo ai datori di lavoro


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Con lo schema di Decreto Legislativo, il Consiglio dei ministri ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva Ue 1152 del 20 giugno 2019 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.
Con tale provvedimento, il Governo ha così adeguato l'ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore degli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro.

Al Capo I viene evidenziato che l’obbligo di informazione interessa tutte le tipologie contrattuali, ivi inclusi i rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratti di prestazione occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati autonomamente dal collaboratore.
Rimangono esclusi dai predetti obblighi informativi: i rapporti di lavoro con professionisti di cui agli artt. 2222 e 2229 c.c., i rapporti di breve durata di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti familiari, le rappresentanze diplomatiche e i magistrati ordinari.

Al Capo II, vengono indicate tutte le informazioni che riguardano gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro che devono essere fornite dal datore ai dipendenti, per iscritto, all'inizio del rapporto stesso.
Oltre a quelle richieste dalla normativa europea, il Consiglio dei ministri ha inserito l'obbligo di comunicare al lavoratore anche gli elementi previsti nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Al Capo III vengono inserite, inoltre, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro e, in particolare, la durata massima del periodo di prova, il cumulo di impieghi e gli obblighi formativi.
Particolare interesse riveste sicuramente l’art. 10 che disciplina il diritto di precedenza, anche in capo ai collaboratori, che abbiano prestato almeno 6 mesi di attività in favore dello stesso soggetto. La ratio della norma, nello specifico, è quella di favorire ed incentivare la transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili.

Infine, al Capo IV, il legislatore introduce un sistema sanzionatorio inteso a tutelare i lavoratori nel caso di violazione dei loro diritti di informazione.

ACDR