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Entrate – Risposta n. 683/2021 : Impatriati – Regime agevolativo e “ discontinuità lavorativa "


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Con la risposta n. 683/2021 , l’ Agenzia delle Entrate ritorna sul requisito della discontinuità lavorativa quale presupposto per l’applicazione del regime speciale dei lavoratori impatriati, nell’ipotesi di rientro del lavoratore da distacco all’estero. 

Per valutare la sussistenza o meno della discontinuità lavorativa, le previsioni disciplinanti il distacco unite a quelle relative alla nuova assunzione sono oggetto di valutazione da parte dell’ Agenzia. 

L’ art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 147/2015 prevede una detassazione, per cinque anni, dei redditi dei soggetti che trasferendo la residenza in Italia, non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni svolgendo un lavoro. Il possesso del titolo di laurea e lo svolgimento all’estero di attività lavorativa o di percorsi di studio almeno per due anni completano il quadro dei requisiti. 

Nella fattispecie del contribuente rientrante in Italia da un distacco all’estero , l ‘ Agenzia ricorda l’orientamento espresso con la circ. n. 33 del 28.12.2020 che esclude il beneficio in presenza dello stesso contratto e presso lo stesso datore di lavoro. L’accesso al regime agevolativo presuppone l’inserimento in una nuova realtà lavorativa, la sottoscrizione di un nuovo e diverso contratto in cui venga previsto un nuovo ruolo aziendale differente rispetto a quello originario. La stessa circolare prevede un’ulteriore valutazione circa la sussistenza del nesso causale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’ inizio dell’attività lavorativa per la quale è prevista la tassazione agevolata. 

Nel caso in esame, il rientro in Italia avvenuto alla naturale scadenza del periodo di distacco e le condizioni previste dal nuovo contratto, con riconoscimento dell’anzianità lavorativa pregressa maturata nel precedente rapporto senza la previsione di un periodo di prova, oltre alla mancata erogazione del TFR accantonato ai fondi pensione, fanno ritenere che la posizione lavorativa assunta dall’ istante al suo rientro sia in sostanziale continuità con la precedente. Sulla base di tali presupposti l’accesso al regime fiscale agevolativo è stato precluso pur in presenza di un nuovo contratto e di un differente ruolo lavorativo. 

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 683/2021