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Entrate – Risposta n. 59/2020: Impatriati – Mancata fruizione e recupero


impatriati

Con la risposta n. 59/2020 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriatinel caso in cui il datore di lavoro non abbia riconosciuto l’agevolazione pur essendo il lavoratore in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

LA SITUAZIONE DI FATTO:

L’istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 147, oggetto di recenti modifiche normative operate dall’art. 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ( cd. Decreto Crescita - confronto con la normativa previgente ), a seguito del proprio trasferimento della residenza fiscale avvenuto prima dell'estensione della platea dei potenziali beneficiari realizzata dal D.L. 34/2019 a partire dal 30 aprile 2019.

Per l’esattezza il trasferimento della residenza fiscale è avvenuto 8 maggio 2017 e solo successivamente, il 24 aprile 2017, è stato stipulato un pre-contratto per l’assunzione con una società francese  poi avvenuta in data 18 settembre 2017.

Il contribuente precisa di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 16, comma 2 ma di non aver formulato richiesta al proprio datore di lavoro per l’applicazione del regime agevolativo sia nel periodo di imposta del rimpatrio sia in quello successivo, oltre a non averne dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

Un primo punto di interesse della risposta n. 59/2020 riguarda il computo del periodo intercorrente tra il trasferimento della residenza e l’inizio dell’attività lavorativa in Italia. L’ Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già espresso con la circ. n. 17/E del 23.05.2017 ( parte II paragrafo 3.1 ). L’accesso al beneficio per coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento della nuova attività lavorativa non è precluso, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi, rappresentato nel caso di specie dall’accordo pre-contrattuale stipulato in data 24 aprile 2017. La citata circolare ( pag. 28 ) chiarisce, inoltre, che per i soggetti destinatari del comma 2 dell'articolo 16 non è richiesto, tra l'altro, che l'attività lavorativa debba essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni.

Un secondo aspetto trattato dall’ Agenzia delle Entrate è quello riguardante le modalità di fruizione del beneficio. Con la risposta n. 59/2020, rifacendosi al parag. 4.2.1 Parte II° della circ. n. 17 del 23.05.2017, l’ Amministrazione finanziaria ricorda che:

“…il datore di lavoro è tenuto ad applicare il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.”

L’ Agenzia delle Entrate precisa allora che, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, dandone indicazione già in misura ridotta.

L’accesso al regime agevolativo per il periodo di imposta del rimpatrio e per il periodo successivo deve intendersi, dunque, precluso stante la scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione. Tuttavia l’istante potrà fruire del regime in esame per i restanti tre periodi di imposta del quinquennio agevolabile.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 59/2020