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Entrate – Risposta n. 533/2020 : Impatriati – Quando è possibile usufruire della sanatoria AIRE ?


viaggiatori in partenza

Con la risposta 533/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può beneficiare del regime fiscale per lavoratori impatriati usufruendo della “ sanatoria AIRE “ prevista dal comma 5-ter dell'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, il cittadino italiano che ha frequentato per gli anni accademici 2016 e 2017, un master all’estero senza iscrizione all’Aire e senza aver maturato il periodo minimo di residenza fuori dai confini ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni. 

La risposta 533/2020 è l’occasione di ripercorre la complessa evoluzione normativa del regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati sino alle ultime modifiche apportate dal articolo 5, comma 1, lettera d) del Dl "Crescita". 

In tema di applicabilità della Sanatoria AIRE, i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi negli ultimi 24 mesi o più. 

Fonte: Entrate – Risposta n. 533/2020