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Entrate – Risposta n. 497/2019 : Impatriati – Mancata iscrizione AIRE e uniformità dell’agevolazione


impatriati con le valige
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Con la Risposta n. 497/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità del regime agevolativo per i lavoratori impatriati in caso di mancata iscrizione all’ AIRE ( art. 16, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 147/2015 modificato dal DL 34/2019  ).

Il citato articolo subordina il godimento del beneficio alla presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi tra i due paesi. In particolare, tale disposizione prevede che i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al co. 1 lett. a) del citato art. 16.

La Risposta n. 497/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione riguardante l’uniforme applicazione dell’incentivo. L’Agenzia afferma, infatti, che "l'applicazione dell 'agevolazione deve essere uniforme per l'intero arco temporale dei cinque anni previsti dalla normativa".

Qualora un soggetto sia rientrato fiscalmente in Italia nel periodo d'imposta 2019 e soddisfi le condizioni richieste, lo stesso dovrà applicare per tutti i 5 periodi d'imposta di durata dell'agevolazione la medesima misura del beneficio, vale a dire il 50%, non potendo quindi beneficiare dell'agevolazione come modificata dal DL 34/2019 nella misura del 70%.

Conformemente a quanto anticipato, l'interpello DRE Lombardia n. 904-1304/2019 afferma che il contribuente "non potrà fruire, nemmeno a partire dall'anno di imposta 2020, dei benefici previsti dall'articolo 16 citato, come modificato dal D.L. 34/2019 (detassazione del 70% ed ulteriore estensione del beneficio agli ulteriori 5 anni), in quanto per espressa disposizione normativa (art. 5 co. 2 del D.L. 34/2019) ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno d'imposta 2020 continuano ad applicarsi le previsioni contenute nella versione dell'articolo 16 del d.lgs. 147/2015 antecedente alle modifiche operate”  .

Nel frattempo un emendamento al decreto fiscale collegato alla legge di bilancio anticipa l’entrata in vigore delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, modificando l’articolo 5, comma 2, del Dl 34/2019 nella parte in cui garantisce queste agevolazioni non solo ai lavoratori, italiani e stranieri, che trasferiranno la propria residenza dal 2020, ma anche a chi lo ha già fatto a partire dal 30 aprile scorso 2019.

Fonte: Entrate – Risposta n. 497/2019