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Entrate – Risposta n. 367/2020 : Tassazione separata per il mancato incremento dei minimi contrattuali


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Con risposta n. 367/2020 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in merito al corretto regime fiscale da applicare agli importi forfettari “ una tantum “, erogati per compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali durante i periodi di “ vacatio “ contrattuale.

L’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” vadano sottoposti a tassazione separata.

La tassazione separata rappresenta la scelta più idonea per la tassazione del reddito di lavoro dipendente, allo scopo di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un danno per il contribuente, ledendo il principio della capacità contributiva.

Attenendosi a quanto già prospettato con la risoluzione n. 151/2017, l’ Agenzia ricorda che “ il regime di tassazione separata non si applica nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione di dette somme, mentre se ricorre una causa “giuridica” individuata dalla norma, o se sopraggiungono norme di legge, sentenze, provvedimenti amministrativi o contratti collettivi, per l'applicazione della tassazione separata non occorre effettuare nessun accertamento che riguardi il ritardo nella corresponsione, né alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo.”

Nel caso in esame , la motivazione di carattere giuridico va riconosciuta nella disposizione contrattuale del CCNL con cui è stato previsto l’impegno da parte delle aziende firmatarie, a erogare un importo forfettario per compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali nel periodo del mancato rinnovo.

Fonte: Entrate - Risposta n. 367/2020