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Entrate - Risposta n. 345/2021 : Smart working emergenziale e distacco all'estero – la territorialità non ammette deroghe


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Per il periodo di attività lavorativa svolta da remoto in Italia, la “ retribuzione convenzionale “ utilizzata per il lavoratore distaccato in Francia non può essere assunta come base imponibile ai fini della tassazione, dal momento in cui viene meno il requisito della territorialità della prestazione lavorativa previsto dall’art. 51, comma 8-bis del TUIR. A tale principio non sono ammesse deroghe. 

A ribadirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 345/2021, in cui viene affrontata la questione dell’applicabilità delle retribuzioni convenzionali ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in smart working in Italia al rientro da un distacco in Francia, iniziato nel maggio 2019 e conclusosi nel febbraio del 2020 per la diffusione della pandemia e il conseguente rientro in Italia. 

Il TUIR prevede, infatti, che il reddito di lavoro dipendente possa essere determinato sulla base di retribuzioni convenzionali quando l’attività lavorativa è prestata all’estero, in via continuativa ed esclusiva nell’arco di 12 mesi, per un periodo superiore a 183 giorni. 

Sulla base del quadro delineato, nel caso in esame il requisito dei 183 giorni è ampiamente soddisfatto in quanto il dipendente è stato in Francia dal 1° maggio 2019, giorno del distacco, fino al 22 febbraio 2020. A partire da tale data tuttavia viene meno il requisito della permanenza all’estero e di conseguenza, come chiarito anche dalla prassi (circolare n. 20 del 13.05.2021), la retribuzione convenzionale relativa al mese di febbraio 2020 dovrà essere riproporzionata tenendo conto che dal 23 febbraio 2020 il dipendente soggiorna in Italia e che, pertanto, da tale data viene meno una delle condizioni richieste dalla normativa. Dunque, conclude l’Agenzia, il reddito prodotto a decorrere dal 23 febbraio 2020 dovrà essere rideterminato dalla società istante come previsto dall’articolo 51, commi 1-8 del Tuir. 

Fonte: Entrate - Risposta n. 345/2021