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Entrate – Risposta n. 284/2020 : Impatriati – Opzione per l’accesso con limiti di tempo


lavoratori impatriati
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Con la risposta n. 284/2020 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di fruire del regime impatriati ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 fino al periodo d’imposta 2020 (nella versione in vigore al 30 aprile 2019 antecedente all’intervento del Decreto Crescita ), i soggetti che avessero già fruito degli incentivi di cui alla L. 238/2010 (concorrenza dei redditi alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef nella misura ridotta del 20% per le lavoratrici e del 30% per gli lavoratori) avrebbero dovuto esercitare la prevista opzione nel termine del 2 maggio 2017, facendo richiesta al datore di lavoro o direttamente in dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2017. 

Con riferimento al caso di specie, l’istante, rientrato in Italia nell’anno 2015, ha fruito degli incentivi di cui alla L. 238/2010 nei periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 e, non avendo esercitato l’opzione irrevocabile di cui all’art. 16, c. 4, del D.Lgs. 147/2015 nei termini sopraindicati, chiede ad ogni modo se :

• Sia ancora possibile l’opzione per il regime fiscale agevolativo per lavoratori impatriati per l'intero quinquennio 2016-2020, avendo già usufruito del regime di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 238-2010;
• Sia possibile fruire dal periodo d'imposta 2020 del regime speciale per lavoratori impatriati, determinando il proprio reddito nella limitata misura del 30%, previo esercizio dell'opzione;
• Possa estendere l'agevolazione agli ulteriori cinque periodi d'imposta.

In ordine all'applicabilità della misura agevolativa, si è espressa con parere negativo l' Agenzia delle Entrate .

Fonte: Entrate – Risposta n. 284/2020