Stampa

Entrate – Risposta n. 177/2021 : Incentivi all’esodo – Tassazione agevolata anche se anticipati rispetto la cessazione


accordo
icona

Con risposta n. 177/2021 , l’ Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che, nell’ambito di un piano di ristrutturazione e razionalizzazione dei costi, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per la totalità del personale non dirigenziale. Per agevolare l’adesione volontaria dei lavoratori, l’accordo fra le parti sociali raggiunto in sede ministeriale, ha previsto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto riconosciute per legge, un incentivo all’esodo erogato in due quote una maggiormente rilevante erogata in dipendenza della cessazione del rapporto a titolo di “ incentivazione all’esodo ”, e un’altra minor quota a titolo di transazione generale. 

Sull'argomento: Una vasta gamma di strumenti per la riconsiderazione degli organici del personale

Successivamente alla calendarizzazione delle cessazioni, l’evoluzione della situazione socio economica, legata anche alla crisi da epidemia di Covid-19, ha portato la società a posticipare la risoluzione del rapporto, mediante specifiche intese con i lavoratori per lo slittamento dell’erogazione dell’incentivo al momento della cessazione del rapporto. A questo punto la società ha discrezionalmente scelto di non attendere il licenziamento dei lavoratori, erogando l’incentivo entro dicembre 2020, nonostante l’uscita dei dipendenti fosse prevista nel 2021. 

L’ Amministrazione finanziaria, confermando quanto prospettato dal contribuente, ha affermato che le tassazione applicabile alle somme corrisposte a titolo di "anticipazione" del trattamento di incentivo all'esodo, destinato ad un ristretto numero di lavoratori che hanno già manifestato l’adesione al piano di licenziamento, vanno tassate separatamente. 

L’anticipazione dell’ incentivo, nonostante il rapporto sia ancora in corso, non pregiudica di fatto il nesso con la cessazione del rapporto di lavoro, presupposto per l’applicazione della tassazione agevolata. 

Difatti, l’articolo 17 del Tuir dispone l’applicazione della tassazione separata sulle indennità e somme percepite una tantum, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto. Vanno considerate tra tali indennità e somme anche quelle percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro e che trovano nella predetta cessazione la loro causa. Tra le altre indennità e somme, è ricompreso l'incentivo all'esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al Tfr, volte ad incentivare l'esodo del personale, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Per quanto riguarda la disciplina fiscale, l’aliquota applicabile è la stessa del TFR, come previsto dall’ articolo 19. L’Agenzia richiama poi il comma 4 dell’articolo 19, in base al quale il datore di lavoro può erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un'anticipazione dell'incentivo all'esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, o che trovi la sua ragione nell'accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro. 

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 177/2021