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Una vasta gamma di strumenti per la riconsiderazione degli organici del personale


lavorosi fieldfisher

Cambiamenti profondi, non solo situazioni di crisi, possono far emergere l’esigenza delle aziende di riconsiderare gli organici, ricercandone una composizione diversa con un mix di competenze più adeguate. 

Il licenziamento collettivo, funzionale non solo alla riduzione ma anche alla ristrutturazione dell’attività e dell’organizzazione, non è al momento disponibile, ma non sono da ignorare le potenzialità degli accordi di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con accesso alla NASPI. 

Pienamente disponibili e oggetto di recenti innovazioni legislative sono forme di intervento capaci di rispondere ad esigenze diversificate non solo delle aziende ma anche dei lavoratori, classificate a livello normativo come “forme socialmente responsabili di gestione di eventuali esuberi di personale”.

Il panorama di tali forme è ricco e non ci si può certo limitare a valutarle in astratto. Occorre, infatti, compararle e soppesarle alla luce delle specifiche esigenze avvertite e degli obiettivi che si perseguono. 

Ciò è tanto più necessario in quanto alla pluralità delle forme presenti si accompagnano notevoli diversità di assetti istituzionali e di regole procedurali e sostanziali. 

Si tratta di prestazioni rimesse ai fondi di solidarietà, che peraltro assumono diverse configurazioni e, altresì, di prestazioni attivabili a prescindere da una preventiva costituzione di un qualche fondo, come nel caso del contratto di espansione e della iso-pensione. 

Anche le condizioni di accesso sono disparate: la regola è rappresentata da una dimensione occupazionale minima dell’impresa, con il contratto di espansione che a questo riguardo è il più selettivo; in qualche caso, si prescinde del tutto dal numero dei lavoratori occupati. 

Prescindendo dall’assegno ordinario dei fondi di solidarietà che mutua “in piccolo” la funzione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, le prestazioni tipiche sono descrivibili come misure di garanzia di un reddito/ponte fra l’uscita dall’azienda e la maturazione della pensione. 

Diversificate risultano le fonti di finanziamento delle prestazioni, nonostante l’analoga funzione esercitata.

In alcuni casi, tutto è a carico delle aziende: prestazione e contribuzione figurativa, come previsto per l’assegno straordinario dei fondi solidarietà e la iso-pensione; in altri casi, si ha un concorso pubblico, come nel contratto di espansione e nella “integrazione della NASPI” prevista da fondi solidarietà. 

Il contratto di espansione ha la peculiarità di inglobare un insieme di misure: accompagnamento alla pensione, formazione e riqualificazione del personale già occupato, assunzioni. E’, per questo, pluri-funzionale. 

Tutte le altre forme - iso-pensione, “integrazione della NASPI”, assegno straordinario - non coprono un così ampio ambito di intervento; sono, per così dire, mono-funzionali. 

Ciò non toglie che anche ad esse, come riflesso di ponderate scelte aziendali, possano affiancarsi misure analoghe a quelle proprie del contratto di espansione. 

L’ampiezza di contenuti, nella prospettiva della “staffetta generazionale”, non può che agevolarle, anche quando non si adotta uno schema già predisposto a livello legislativo in tale prospettiva. 

Lo confermano tante esperienze aziendali realizzate tramite accordi sindacali.

Nelle prassi applicative e ampiamente nella legislazione quelle considerate sono forme di intervento operanti su base consensuale. 

E’ previsto che possano intervenire a conclusione di procedure di riduzione del personale (l. n. 223/1991), ma tali procedure, oggi bloccate, non ne costituiscono un presupposto necessario. 

Il contratto di espansione

Imprese interessate: imprese con almeno 500 unità lavorative; imprese che, da sole o complessivamente in una aggregazione stabile, hanno un organico da 250 a 499 unità, ma solo agli effetti della normativa sull’accompagnamento alla pensione 

Presupposto: cambiamenti dei processi aziendali, sviluppo tecnologico; conseguente esigenze di nuove professionalità

Contenuti (imprese con 500 o più dipendenti)

-assunzioni a tempo indeterminato: in un numero e secondo programmazione temporale di cui al cde, per profili professionali funzionali ai piani di ristrutturazione

-formazione e riqualificazione: progetti specifici, certificati da organismi terzi, finalizzati alla acquisizione di adeguate “competenze tecniche professionali”

-riduzioni/sospensioni dell’orario di lavoro: il cde specifica la riduzione complessiva media dell’orario e il numero dei lavoratori interessati; possibile utilizzo della cassa straordinaria fino a 18 mesi anche non continuativi

-accompagnamento alla pensione:

destinatari: lavoratori a non più di 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata;

garanzia del reddito fino alla pensione: indennità a carico del datore di lavoro, calcolata dall’Inps con le regole pensionistiche al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con riduzione dell’onere gravante sul datore per un importo equivalente alla NASPI teoricamente spettante al lavoratore;

contribuzione: ove sia raggiungibile per prima la pensione anticipata, il datore di lavoro versa i contributi per il perfezionamento del diritto pensionistico, dedotta la somma della contribuzione figurativa legata alla NASPI teoricamente spettante. Per imprese o gruppi con programmi di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, la riduzione dell’onere contributivo è commisurata ad ulteriori 12 mesi con riferimento all’ultima mensilità di spettanza teorica della NASPI, a condizione che sia assunto un lavoratore per ogni tre che aderiscono all’esodo

procedura amministrativa: domanda all'INPS con fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi derivanti dal cde, con versamento mensile all'INPS della provvista per l’indennità e, se dovuta, per la contribuzione figurativa (AP)

L’iso-pensione

Imprese interessate: imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti

Presupposto: eccedenza di personale 

Fonte istitutiva: accordo fra l’impresa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale

Incentivo all’esodo: - destinatari: lavoratori che entro 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro maturano la pensione di vecchiaia oppure la pensione anticipata; - garanzia del reddito fino alla pensione: prestazione a carico del datore di lavoro, di “… importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti …” 

Oneri contributivi: il datore deve all’Inps la contribuzione figurativa fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento da parte dei lavoratori che hanno aderito all’esodo 

Procedura amministrativa: apposita domanda, accompagnata da una fideiussione bancaria, all’Inps che verifica la sussistenza dei suindicati requisiti e valida l’accordo. Una volta divenuto efficace l’accordo, il datore di lavoro versa mensilmente all’Inps la provvista sia per il pagamento della indennità ai lavoratori che hanno aderito all’esodo che per la contribuzione (AP)

Le prestazioni dei fondi bilaterali di solidarietà

E' necessaria innanzitutto una distinzione tra le prestazioni dei fondi dei settori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione e quelle non rientranti. Per quanto riguarda la prima categoria: 

Assegno straordinario 

- finalità e destinatari: funzionale a “processi di agevolazione all’esodo”, è erogato a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi 5 anni.

- criteri di calcolo: è calcolato secondo criteri indicati dagli atti istitutivi di ciascun fondo (alcuni fondi rinviano la definizione di tali criteri agli accordi sindacali che a livello aziendale decidono i processi di esodo) 

- finanziamento: è finanziato esclusivamente dall’azienda che attiva l’esodo, anche per quanto riguarda la contribuzione previdenziale dovuta fin quando viene maturata la pensione 

-Prestazione integrativa della NASPI 

-finalità e destinatari: incrementare il reddito di lavoratori che abbiano perso involontariamente l’occupazione e, quindi, aventi diritto alla NASPI. 

-modalità dell’integrazione: l’integrazione può essere prevista “in termini di importi o di durata” (il fondo, quindi, può intervenire anche quando la NASPI è cessata per esaurimento del periodo di sua durata massima).

Per quanto riguarda i settori rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione : 

Fondo dei settori chimico e farmaceutico:

Il regolamento del Fondo considera, oltre alle illustrate prestazioni, anche un assegno straordinario erogabile a lavoratori che entro il 31 dicembre 2021 maturino “Quota 100”.

Prestazioni di accompagnamento alla pensione previste per il contratto di espansione: i fondi di solidarietà possono riconoscerle, senza l'obbligo di apportare modifiche ai propri atti istitutivi (AP).

a cura di Fieldfisher