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Dubbi e Perplessità su premi di risultato e welfare aziendale. Circ. ASSONIME 22/2018


L’Associazione fra le Società Italiane per Azioni ( ASSONIME ) offre con la circ. n. 22/2018 diversi spunti di riflessione sulla disciplina della detassazione dei premi di risultato e del welfare aziendale. Secondo il parere del centro studi sono diversi i punti della disciplina su cui riflettere, nonostante i corposi interventi chiarificatori della Agenzia delle Entrate diffusi con la cir. n. 28/E del 15.06.2016 e, da ultimo, con circ. n. 5/E del 29.03.2018.

MISURAZIONE DEL RISULTATO DI GRUPPO NELLE MULTINAZIONALI:

In primo luogo, ASSONIME svolge alcune considerazioni sulla misurazione del risultato nelle imprese multinazionali, a livello di gruppo. Con la circ. n. 5/E del 29.03.2018, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la verifica dell’incremento di risultato deve essere riscontrato sia a livello di gruppo che di singola impresa che eroga il premio. Per di più, nel caso di multinazionali, il calcolo dell’incremento di gruppo deve essere calcolato al netto dei risultati delle società estere. Secondo ASSONIME, proprio su quest’ultimo punto sarebbe auspicabile un nuovo intervento dell’ Agenzia, volto ad estendere l’agevolazione a tutti quei casi in cui il concorso del risultato delle società estere appartenenti al gruppo risulti necessario per il raggiungimento degli obbiettivi di risultato prefissati.

REGIME AGEVOLATIVO NELLE IMPRESE PRIVE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE:

Altro spunto di riflessione è quello relativo all’applicabilità della detassazione alle aziende prive di rappresentanza sindacale. La disciplina della detassazione pone due condizioni per l’applicazione del regime agevolativo:

1)Il premio di risultato deve essere variabile, misurabile e verificabile sulla base di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

2)La corresponsione del premio deve avvenire sulla base di accordi sindacali di secondo livello ( teritoriali o aziendali ) stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o , in alternativa, da RSA o RSU.

Per le aziende prive di rappresentanza, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche il recepimento del contratto territoriale di settore, al ricorrere delle condizioni richieste consenta l’applicazione della detassazione. Assonime rileva come quest’ultima indicazione dell’Agenzia non sia sufficientemente specifica visto che non viene fornito alcun suggerimento riguardo la possibilità di scelta fra un contratto territoriale che si distacca dal settore produttivo di appartenenza dell’azienda e un contratto dello stesso settore produttivo ma riferito ad una diversa area territoriale. Considerata la ratio della norma, il centro studi propende per la più ampia libertà di scelta dell’impresa ma avverte l’esigenza di un rapido chiarimento.

REGIME AGEVOLATIVO E COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI:

In merito all’individuazione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori, l’Agenzia nelle sue circolari aveva menzionato i SOP – Schemi organizzativi di innovazione partecipata o i PGP – programmi di gestione partecipata. Assonime ritiene che la partecipazione possa avvenire anche con altre forme ad esclusione dei soli gruppi di lavoro di consultazione, addestramento e formazione.

CONTRIBUZIONE APPLICABILE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE:

La normativa sulla previdenza complementare prevede che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza complementare sono escluse dalla base imponibile e vengono assoggettati ad un contributo di solidarietà dal 10%. In questo caso, i premi di risultato convertiti devono essere considerati somme a carico del lavoratore o del datore di lavoro? Assonime lascia la questione in sospeso ed esprime, anche in questo caso, l’esigenza di un rapido intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.

A cura della Redazione