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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 66/2019: Bonus digitalizzazione cinema trasferibile con il ramo d’azienda.


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Con la risposta n. 66/2019, l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito all’ammissibilità, in caso di trasferimento di ramo d’azienda, della contestuale cessione del cd. Bonus digitalizzazione, consistente in un credito d’imposta in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40 % relativo alle spese complessivamente sostenute per le spese di realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive oltre che per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche o per l’installazione di nuove apparecchiature, arredi e servizi accessori alle sale ( L. n. 220/2016 ).

Il caso esaminato nella risposta n. 66/2019 è caratteristico per il fatto che la società istante ha conferito alla società neo-costituita il "ramo d'azienda svolgente l'attività di esercizio cinematografico", costituito dal credito d'imposta e da altri asset, continuando, però, a detenere la proprietà degli immobiliare ( cinema multisala ) , concessi in locazione alla newco, al fine dell'esercizio dell'attività. Tale multisala è stata oggetto di "complesse opere di adattamento murario", che hanno contribuito a generare il credito di imposta in esame; infine il 100% delle quote della newco sono state cedute a una terza società, operante nel settore cinematografico.

In sostanza, la società terza, mediante l'acquisto delle partecipazioni, ha acquisito, insieme ad altri asset relativi all’esercizio dell’attività cinematografica, il credito d'imposta in esame, ma non la proprietà della multisala cinematografica, della quale ha comunque la disponibilità, in forza del predetto contratto di locazione.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

L’Amministrazione finanziaria, con la risposta n. 66/2019, considera ammissibile il trasferimento del credito d’imposta:

“….il trasferimento del credito d’imposta unitamente al ramo d’azienda che lo ha generato appare operazione non in contrasto né con la lettera né con la disposizione di legge (art. 21, L. n. 220/2016), ovviamente a condizione che il cessionario rispetti le condizioni previste per la fruizione del medesimo nello svolgimento dell’attività d’impresa, a pena di decadenza dal beneficio fiscale….”

L’Agenzia coglie l’occasione per ribadire alcuni adempimenti a cui e tenuto il cedente:

- comunicare alla Direzione Generale Cinema i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario, nonché l’importo del credito ceduto (cfr. articolo 31 del decreto interministeriale del 15 marzo 2018);

- indicare nel quadro RU "Crediti di imposta concessi a favore delle imprese" della dichiarazione dei redditi, il credito riconosciuto dal MIBACT utilizzando il codice D6;

- esporre nella sezione VI-B, del quadro RU, i dati identificativi del soggetto cessionario nonché l’importo del credito ceduto.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 66/2019