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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 475/2019 : Impatriati e agenti UE


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Con risposta n. 475/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità del regime fiscale agevolativo dei lavoratori impatriati, nell’ipotesi in cui il lavoratore sia un funzionario UE soggetto al protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’ Unione Europea.

L’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 recentemente modificato dal DL 34/2019, prevede per gli impatriati una detassazione del reddito di lavoro prodotto in Italia nella misura del 70% innalzata al 90 % se il trasferimento avviene al Sud.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile il regime agevolativo degli impatriati alla fattispceie della risposta n. 475/2019, per carenza del presupposto del periodo minimo di permanenza all’estero.

Difatti l’art. 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea recita:

"Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia".

Nel caso di specie, l'agente UE, pur avendo svolto attività di lavoro all'estero per diversi anni, deve essere ritenuto fiscalmente residente in Italia per tutto il periodo di permanenza all'estero. Viene così meno il presupposto impositivo del regime agevolativo degli impatriati.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 475/2019