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Agenzia delle Entrate – Risol. N. 377/E del 9.10.2008: Il ritardo nel pagamento dello straordinario


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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 377/E del 9 ottobre 2008, in risposta ad un interpello posto dalla Direzione per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Ministero dell’Interno conferma i principi più volte esplicitati in tema di arretrati (art. 17, comma 1, lett. b) del D.p.r. n. 917 del 1986).

In particolare viene ribadito quanto già sostenuto con la circolare n. 23 del 5 febbraio 1997. Le somme erogate nell’anno successivo a quello di maturazione, a seguito dell’esistenza di procedure complesse per la liquidazione di compensi, non costituiscono necessariamente arretrati di retribuzione. L’erogazione posticipata, pur essendo indipendente dalla volontà delle parti e giustificata da un iter procedurale complesso, non consente l’applicazione della tassazione separata in quanto l’iter burocratico non è ricompreso tra quelle “oggettive situazioni di fatto” che assumono rilevanza ai fini di cui trattasi.

La fattispecie posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda un’ipotesi di “fisiologicità” del ritardo nel erogazione di somme nell’anno successivo a quello di maturazione a seguito di una complessa procedura di riconoscimento dell’importo.

Nel caso specifico il complesso iter procedurale delle Prefetture avviene con l'accredito delle somme occorrenti, presso le contabilità speciali intestate ai Prefetti, da parte della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Ministero dell'Interno con scadenza trimestrale o semestrale. Può accadere che gli uffici, a causa di banali imprevisti, non riescano a liquidare gli importi dovuti per il lavoro straordinario nell'anno di riferimento, ma solo successivamente al 12 gennaio dell'anno seguente. In questo caso alcune organizzazioni sindacali hanno contestato il criterio fiscale adottato dall'Amministrazione ritenendo che a tali somme vada applicato il regime di tassazione separata previsto dall'articolo 17 del Tuir, e non quello ordinario.

Un tale ritardo “fisiologico”, dovuto alla complessità e alle tempistiche delle procedure di gestione dei capitoli di spesa, non determina l’applicazione del regime della tassazione separata anche se la corresponsione degli emolumenti avviene in un periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate