Stampa

Agenzia delle Entrate – Circ. n. 23/E del 5.02.1997: Nozione di arretrato ai fini fiscali


icona

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 05.02.1997, illustra le modifiche apportate all’art. 17 del DPR n. 917/1986 relativo ai redditi soggetti a tassazione separata. Nello specifico si concentra sulla lettera b) dedicata agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Le recenti modifiche apportate all’art. 17, insieme con la più recente circolare in commento, sono state rese necessarie in quanto la formulazione originaria dell’art. 17 del DPR n. 917/1986 si limitava a fare un generico riferimento agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti per prestazioni di lavoro dipendente. La nuova forma dell’articolo è stata inserita al fine di evitare qualsiasi tipo di contestazione in merito al concetto di arretrati di retribuzione che possono godere della tassazione separata.

In merito alla nuova disciplina, la circolare 23/E del 5 febbraio 2017 fa presente che le situazioni considerate rilevanti per il ricorso alla tassazione separata possono essere di due tipi:

1. Quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio nel pagamento delle somme spettanti.

2. Quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta.

A titolo meramente esemplificativo, la circolare fa rientrare nella seconda ipotesi sia la sospensione totale del pagamento delle retribuzioni conseguente ad un grave dissesto finanziario sia il tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione, trattandosi di ipotesi di complesse procedure. Lo stesso dicasi per le erogazione degli emolumenti in molti enti pubblici.

La circolare esclude l’applicazione del regime di tassazione separata ogni qual volta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo deve considerarsi “fisiologica ai tempi tecnici occorrente per l’erogazione degli emolumenti stessi

Fonte: Agenzia delle Entrate