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Omesso versamento delle ritenute previdenziali. Sanzioni più eque con il DL Lavoro


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Tra le novità introdotte dal DL 4 maggio 2023 n 48 ( c.d. “decreto lavoro” ), una delle più significative riguarda le sanzioni applicate ai datori di lavoro in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai lavoratori. 

Nello specifico, l’articolo n.23, del D.L.48/2023 modifica l’art. 2 , comma 1-bis, del DL 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983 n. 638, che prevedeva, in seguito alla depenalizzazione del reato di appropriazione indebita, in caso di omesso versamento di importi trattenuti al lavoratore entro 10.000 euro, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, a prescindere dall’importo della contribuzione non versata. 

In conseguenza di ciò, anche per mancato versamento di importi irrisori, ad esempio pari a 50 euro, la sanzione minima applicabile restava comunque pari a 10.000 euro. 

Constatata l’irragionevole disparità di trattamento, l’ INPS ha tentato di porvi rimedio per vie amministrative con il mess. n. 3516 del 27.09.2022, dettando nuovi criteri di calcolo della sanzione in misura ridotta comunque non risolutivi. Il messaggio ha precisato infatti che alla sanzione amministrativa di cui all’ art. 2, c. 1-bis, DL n. 463/1983 non poteva trovare applicazione l'art. 16 della legge n. 689/1981 (1/3 del massimo edittale). Per la fattispecie doveva, infatti, intendersi applicabile il quinto comma, dell'art. 9, del decreto legislativo n. 8/2016, a mente del quale il pagamento delle sanzioni in misura ridotta è fissato nella metà della sanzione stessa. Pertanto, dall’iniziale calcolo che individuava la misura ridotta in un importo pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, l’ INPS aveva proceduto alla rideterminazione degli importi delle sanzioni, applicando la misura minima di euro 10.000, salva la possibilità, per i pagamenti tempestivi entro 60 giorni dalla rideterminazione, di applicare la sanzione pari alla metà del minimo ricorrendone i presupposti. 

La questione è stata poi sottoposta al vaglio di costituzionalità dal Tribunale di Verbania , con ordinanza dell’ ottobre 2022. In questa occasione è stato ribadito come l’individuazione del minimo nell'importo di 10.000 euro comportasse un’evidente disparità di trattamento in ordine alle violazioni sotto soglia se di importo particolarmente ridotto: “il trasgressore per un importo minimo oggetto della omissione, pari ad esempio ad Euro 100, anche nella irrogazione della sanzione amministrativa minima prevista dalla legge pari ad Euro 10.000 viene in realtà sanzionato per un importo che rappresenta il centuplo della propria violazione. Ciò con una evidente asimmetria di trattamento dei cittadini che, pure, violando con diversa gravità il precetto normativo, non vedono tale diversa gravità altrettanto diversamente ponderata e graduata nella determinazione della sanzione.”  

IL DECRETO LAVORO : 

L’ art. 23 del DL Lavoro prevede che, a partire dal 5 maggio, se l’importo omesso non supera i 10.000 € annui, la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro è sostituita con quella “ da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso “

In concreto, se prima per un omesso versamento di 100 euro per ogni anno accertato, la sanzione fosse risultata inferiore a 10.000 , avrebbe trovato applicazione tale ultimo importo, sul quale sarebbe stata applicata la riduzione della metà , pari a 5 mila euro. Con la nuova formulazione l’importo da versare andrà da un minimo di 150 un massimo di 400 euro. 

L’attuale impianto sanzionatorio prevede dunque che la violazione dell’omesso versamento di ritenute previdenziali sia punito con :

  1. sanzione penale, nel caso in cui l'omesso versamento ammonti a più di 10 mila euro annui, con la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro;
  2. sanzione amministrativa, nel caso in cui l'omesso versamento non superi 10 mila euro annui, con una sanzione pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso [ da 10 mila e 50 mila euro nella previgente normativa ] ;

Resta fermo che, laddove il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, la condotta non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa. 

In attesa delle istruzioni INPS, resta da capire a quali procedimenti potrà essere applicato il nuovo impianto . Al momento appare ragionevole ritenere che possa essere applicato in tutti i casi in cui, pur essendo scaduti i termini di pagamento della sanzione ridotta (3 mesi dalla notifica dell’illecito), non sia stata ancora notificata ordinanza di ingiunzione o, ancora, nelle situazioni in cui pur essendo già definita l’ordinanza, vi è pendenza di giudizio per ricorso dovuto a richiesta di riduzione dell’importo richiesto dall’ente di previdenza per intervenuti pagamenti parziali, ma occorrerà attendere il recepimento del nuovo testo legislativo da parte dell’Inps.

Altra novità del DL Lavoro è quella che riguarda le notifiche per violazioni commesse dal 1 ° gennaio 2023. L’ art. 23, c. 2, del DL 4 maggio 2023 n. 48 prevede che gli estremi della violazione vadano notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione, lasciando un margine più ampio agli enti previdenziali per procedere con l’accertamento della violazione, stante l’oggettiva difficoltà riscontrata dalle amministrazioni previdenziali nella gestione dei procedimenti.