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INPS - Circ. n. 32 del 25.02.2022 : omesso versamento delle ritenute sulla retribuzione e sanzioni


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Nell’ambito della tendenza alla depenalizzazione, il mancato versamento all’Istituto previdenziale delle trattenute effettuate dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente è ora sanzionato con la reclusione fino a tre anni se le stesse superano 10.000 euro annui e con la multa fino a euro 1032; se l’importo delle ritenute non versate non è superiore a euro 10.000 annui, trova, invece, applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000; il datore di lavoro non è punibile e nemmeno può essere assoggettato alla sanzione amministrativa qualora provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dall’avvenuto accertamento della violazione. 

E’ quanto ora prevede l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 come ridefinito dal successivo d.lgs. n. 8/2016 ( inizialmente il d.l. n. 463/1983 puniva l'omesso versamento delle ritenute con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il versamento entro sei mesi ovvero non oltre le formalità dell’eventuale apertura del dibattimento, se fissato prima dei sei mesi, estingueva il reato). 

Con la circ. n. 32 del 25.02.2022 , l’Inps fornisce disposizioni operative preordinate all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di fondatezza dell’accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini normativamente previsti. 

La circolare, sulla scia del precedente rappresentato dalla presa di posizione del Ministero del lavoro (circ. n. 6 del 5.02.2016), ritiene applicabile all’illecito amministrativo l’art. 16 della l. n. 689/1981, che disciplina il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo purché tale pagamento sia effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 

La misura ridotta, nel caso trattato dalla circolare, è, quindi, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, a cui sono da aggiungere le spese del procedimento. 

Nei passaggi successivi, la circolare segnala l’applicabilità dell’art. 18 della l. n. 689/1981 secondo il quale, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. 

Autorità che, a seconda dei casi, potrà determinare, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ingiungerne il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente oppure emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti. 

Nella parte finale, la circolare tratta della notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, del pagamento, della possibilità di proporre opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria nonché della esecuzione forzata. 

La stessa, inoltre, segnala che il mancato pagamento delle ritenute omesse o della sanzione amministrativa in misura ridotta comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa in un importo superiore a quello ridotto di euro 16.666, cosicché la sanzione avrà un importo da un minimo di euro 17.000 ad un massimo di euro 50.000. 

Fonte: INPS – Circ. n. 32 del 25.02.2022